Sottopagare i propri dipendenti integra il reato di estorsione

08\’3\2014 – Il reato di estorsione si configura allorchè si costringa taluno, mediante violenza o minacce, a “fare” o ad “omettere” qualcosa, al solo ed unico fine di ottenere, per sè o per altri, un ingiusto profitto, dunque, un guadagno non dovuto, con conseguente danno per la vittima soggiogata da tale “pressione”; vittima che, venendosi a trovare in situazione di “soggezione” e “dipendenza” rispetto all’autore del comportamento estorsivo, non ha, di fatto, altra possibilità, se non quella di eseguire quanto lui richiesto.sottopagare Questo è quanto si evince dall’articolo 629 del Codice Penale, a norma del quale è stato condannato un datore di lavoro, che ha “obbligato” i propri dipendenti ad accettare una busta paga di importo inferiore rispetto al dovuto contrattuale, pena, la minaccia di licenziamento. Il giudizio penale, giunto in Cassazione, si è concluso con la Sentenza n. 42352/12 emessa dalla II° Sezione Penale, con la quale gli Ermellini, rilevando “la corresponsione in somme diverse rispetto a quelle indicate nelle buste paga a fronte delle quali le parti offese, ed anche altri lavoratori, vennero posti dinanzi l’alternativa di accettare ovvero interrompere il rapporto di lavoro”, hanno condannato il datore di lavoro per “estorsione”, poichè hanno rinvenuto nel suo comportamento un chiaro ed inequivocabile messaggio “ricattatorio” nei confronti dei dipendenti. In Sentenza gli Ermellini hanno specificato, inoltre, che, ai fini dell’integrazione del predetto reato, non è necessario che la minaccia di licenziamento da parte del datore di lavoro sia “espressa”, bastando ad integrare tale fattispecie criminosa anche le eventuali “dimissioni” del lavoratore che si rivelino solo “apparentemente” volontarie”: con tale specifica la Suprema Corte ha, dunque, accolto ed applicato il concetto di “minaccia, ex articolo 629 C.P., inteso “in senso lato”, ossia tale da includere anche condotte solo apparentemente prive di rilevanza penale, quali sarebbero le dimissioni del lavoratore, dimissioni che, di per sè, se non velate da atteggiamenti estorsivi altrui, esprimono la volontà legittima e “libera” del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro.

Avv. Antonella Rigolino

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