Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto il 18 novembre 2013 alle ore 11.42) in merito al comportamento tenuto, al 34° minuto del secondo tempo, dal calciatore Sinisa Andelkovic (soc. Palermo) in occasione del tentativo di evitare la segnatura di una rete; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosa-nero, a seguito di un tiro da fuori area respinto dal proprio portiere, si posizionava a pochi metri dalla linea di porta, opponendosi così alla ribattuta di un calciatore amaranto inginocchiandosi ed allargando il braccio sinistro che intercettava in tal modo la traiettoria del pallone.
L’Arbitro concedeva un calcio d’angolo in quanto “ero impossibilitato, dalla mia prospettiva a valutare se il pallone abbia impattato la mano ad altra parte del corpo”, come successivamente
precisato su richiesta di questo Ufficio (mail delle ore 15.01 del 18 novembre 2013).
E’ di tutta evidenza che il calciatore del Palermo ha deviato volontariamente il pallone con il braccio sinistro evitando, in questo modo, la segnatura di una rete da parte della soc. Reggina, venendo meno agli elementari principi di lealtà e probità sportiva.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della proposta prova televisiva e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. a).
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Sinisa Andelkovic (soc. Palermo) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara