19\10\2013 – Purtroppo, di sovente accade che le avverse tifoserie si ritrovino ad essere protagoniste di vicende giudiziarie a cause del comportamento scorretto ed, a volte violento, tenuto nel corso delle manifestazioni sportive. Un recente episodio in tal senso è stato oggetto del giudizio della Suprema Corte: la Sentenza n. 39860/13 pronunciata dalla Corte di Cassazione, I° Sezione Penale, ha avallato il giudizio di merito di I° e II° grado, confermando la condanna alla contravvenzione ex art. 2, co. II°, Legge n. 205/93, cd. “Legge Mancino”, ad un tifoso italiano, che durante un incontro di hockey, svoltosi in Alto Adige, ha indossato una t-shirt con stampate immagini evocanti motti, scritte e simboli del partito fascista: per tale comportamento il tifoso è stato definitivamente condannato alla pena pecuniaria di €. 2.280,00. Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, “presentarsi esibendo una maglia con le scritte ed i simboli inneggianti al fascista ed ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge n.205 del 1993 che richiama l’art. 3 della legge n. 654 del 1975”. Con tale decisione, infatti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, il quale riteneva che “indossare una maglietta o altro capo di abbigliamento richiamante motti, scritte o simbologia del partito fascista non può in sé integrare le fattispecie di reato previste dalla legge”, non avendo, peraltro, l’imputato alcuna intenzione di discriminare e/o offendere, con tale abbigliamento, la dignità altrui. Gli Ermellini, però, non hanno dato alcuna rilevanza alla tesi dell’imputato, ed allineandosi all’orientemento già espresso sul punto con la Sentenza n. 9793/07, hanno affermando con estrema fermezza che il reato lui contestato sussiste “oggettivamente”, ossia per il solo fatto di indossare capi inneggianti al fascismo, senza che sia necessaria la sua specifica volontà di propagandarne l’ideologia, ed a nulla rilevando che a gruppi o associazioni di questo tipo egli non sia iscritto.
Avv. Antonella Rigolino