Al docente precario vanno riconosciuti i periodi di sospensione dalle lezioni. La conferma arriva dal Tribunale di Trani

Con sentenza n.1052/2023 del 6 giugno 2023, il Tribunale di Trani (sez Lavoro) ha accolto totalmente il ricorso presentato da un docente precario al quale l’istituto scolastico non aveva riconosciuto ai fini giuridici ed economici le giornate di sospensione predeterminata delle lezioni, nel caso di specie le festività di Natale. Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Istruzione tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale, insisteva per la correttezza dell’operato dell’amministrazione. Il Giudice del Lavoro, in persona della Presidente di Sezione dott.ssa Arbore, ha invece condiviso appieno la tesi del docente ricorrente, assistito dall’avv. Giuseppe Papagni del Foro di Bari, evidenziando che qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.Dunque, anche se il docente titolare interrompe formalmente l’assenza durante il periodo di sospensione delle lezioni, con conseguente interruzione del contratto di lavoro del docente supplente, a quest’ultimo deve comunque riconoscersi il diritto alla retribuzione ed al servizio. La questione assume importante rilevanza giuridica poiché, in molti casi, i docenti precari per pochi giorni di servizio (spesso coincidenti con le festività) non raggiungono le 180 giornate di lavoro, utili al conseguimento dell’intera annualità. Con ciò pregiudicandosi la possibilità di accedere ai concorsi straordinari ovvero ad ottenere un punteggio migliorativo in graduatoria. La sentenza del Tribunale di Trani – rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” –  che si inserisce in un contesto giurisprudenziale complesso e talvolta altalenante, prosegue il solco già tracciato dai giudici di merito di Milano, Catania, Bologna e dalla Corte d’Appello di Bari e costituisce comunque un precedente importante a tutela di tutti coloro che rivendicano analoghi diritti.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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