Chi acquista è a tutti gli effetti è un bene di consumo viziato e la patologia non dev’essere sollevato necessariamente entro otto giorni
Chi acquista un cane malato incassa il risarcimento quando denuncia il difetto entro due mesi dalla vendita da parte dell’allevatore e non necessariamente entro otto giorni. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 35844/2022 pubblicata il 6 dicembre 2022, ha accolto il ricorso del proprietario di un piccolo bulldog, venduto con una grave polmonite. Con una lunga motivazione i Supremi giudici hanno affermato che la compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto». Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.”
Comunicato Stampa