Investe un pedone, fugge, ci ripensa e torna indietro: non punibile la fuga breve dopo investimento

Non commette reato l’investitore che torna subito indietro ad aiutare il pedone. La Suprema corte annulla senza rinvio la condanna per fuga rilevando dagli atti la particolare tenuità del fatto: ammonito da un carabiniere fuori servizio, il centauro si riporta sul luogo del sinistro

Chi scappa dopo aver provocato un sinistro con danni alle persone rischia il carcere per aver eluso l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza ai feriti. Tuttavia non è punibile la fuga breve. Evita la condanna il centauro che investe il pedone e s’allontana, ma poi torna subito sul luogo del sinistro, aiutando il danneggiato. Si configura, infatti, la particolare tenuità del fatto: lo scooter non va molto lontano dopo aver urtato il passante, che sta attraversando sulle strisce. Anzi, accompagna il malcapitato al pronto soccorso: ci sono tutti, dunque, i presupposti per applicare la causa di non punibilità ex articolo 131 bis Cp. È quanto emerge dalla sentenza 1094/22 pubblicata il 19 ottobre 2022 dalla quarta sezione penale della Cassazione .È accolto il ricorso del motociclista che pure si era visto condannare per la fuga punita dall’articolo 186, comma sesto, Cds con la sospensione condizionale e soprattutto con uno stop di due anni e mezzo alla patente. Mentre il procuratore generale chiede l’annullamento con rinvio, il collegio cassa senza la necessità di un giudizio rescissorio perché la non punibilità dell’imputato può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto: il comportamento è di minima offensività e non abituale mentre non emergono le condizioni ostative previste dalla legge. La scena dell’incidente è ripresa da una telecamera di sorveglianza puntata proprio sul luogo dell’impatto: forse il motociclista neppure si accorge di aver urtato lateralmente il pedone, almeno così riferisce il passeggero del veicolo. Ammonito da un carabiniere fuori servizio, il centauro torna indietro e assume una «condotta positiva»: lo riconosce anche il tribunale. La persona offesa non ritiene di sporgere denuncia o querela e viene poi risarcito dall’assicurazione. Senza dimenticare che l’imputato è giovane e incensurato, al punto da ottenere la sospensione condizionale della pena. E ciò sul rilievo che ci sono le condizioni per ritenere che si asterrà in futuro dal commettere reati. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Sbaglia dunque la Corte d’appello di Bologna a escludere la particolare tenuità, limitandosi a osservare che «il fatto appare grave», mentre la Cassazione può decidere la non punibilità perché le circostanze di fatto sono dedotte in modo rituale nei motivi di gravame: i presupposti per l’applicazione dell’articolo 131 bis Cp si possono quindi rilevare direttamente dagli atti”.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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