Corte di Giustizia UE: reperibilità rientra in orario lavorativo

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12:26 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso di pronunciarsi nei confronti della reperibilità lavorativa, a seguito del “caso di un tecnico per le trasmissioni che operava in una zona montuosa in Slovenia e di un pompiere tedesco (che in reperibilità doveva poter raggiungere i confini della città in venti minuti con tenuta e veicolo di servizio)”, scrive AGI. A tal riguardo l’UE afferma che la reperibilità “costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire il proprio tempo libero”. I giudici precisano che “Non sono rilevanti le difficoltà organizzative che un periodo di guardia o prontezza può determinare per il lavoratore e che sono la conseguenza di fattori naturali o della sua libera scelta”. La Commissione Europea ha inoltre delegato ai giudici nazionali la facoltà di valutare nell’insieme delle circostanze il caso specifico, al fine di verificare se un periodo di prontezza in regime di reperibilità debba essere qualificato come “orario di lavoro”. Incluso nell’accordo è anche il tempo d’intervento dell’operatore dal momento in cui il datore di lavoro richiede la sua presenza, il quale va valutato in maniera concreta, tenendo presenti eventuali vincoli (equipaggiamento specifico) e facilitazioni concesse. (cit. AGI)

SM

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About the Author: Silvana Marrapodi