Targa prova: se la macchina è già targata l’assicurazione non copre i danni

Secondo una recentissima sentenza della Cassazione, le auto già immatricolate che circolano su strada con la targa prova, lo fanno senza copertura assicurativa. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha emesso una Sentenza (17665 del 25 agosto 2020), con la quale ha stabilito che non è consentito dalla legge circolare con la targa prova se l’auto sulla quale intendiamo utilizzare l’autorizzazione temporanea è già immatricolata. Questa decisione conferma l’interpretazione giurisprudenziale che già negli anni scorsi era stata espressa dal Ministero dell’Interno, mentre il Ministero dei Trasporti è per una applicazione più possibilista della norma. Queste due interpretazioni, in contrasto tra loro, incidono fortemente sulla vita lavorativa di migliaia di concessionari ed officine, ma anche e soprattutto sui proprietari di automobili che si potrebbero vedere applicare un “malus” dalle proprie compagnie assicurative per gli incidenti causati dai meccanici durante il lavoro sulle auto in riparazione o in conto vendita.

Targa prova, cosa dice la norma
L’utilizzo della targa prova è regolamentato dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 474 del 24 novembre 2001. Questo DPR stabilisce delle deroghe all’obbligo di immatricolazione dei veicoli. Possono chiedere l’autorizzazione alcune ben definite categorie di operatori economici. Tra queste rientrano i titolari di officine e i concessionari di automobili, che la possono usare per le finalità previste dalla legge: prova su strada e test meccanici.
Le interpretazioni contrastanti nascono dal fatto che la norma, all’articolo 1 stabilisce che “L’obbligo di munire della carta di circolazione […] non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:”. A questo primo paragrafo segue l’elenco dei soggetti che possono chiedere l’autorizzazione, tra i quali troviamo i meccanici e rivenditori di cui dicevamo in precedenza. Secondo la Corte di Cassazione una vettura già immatricolata, assolvendo all’obbligo di avere una carta di circolazione, non può contemporaneamente essere dotata di una targa prova. Da questa decisione consegue che in caso di incidente la copertura assicurativa valida è quella del veicolo, e non quella della targa prova.

Le conseguenze di questa sentenza
Gli effetti di questa decisione della Cassazione sono molto importanti. La principale è senza dubbio quella riguardante la copertura assicurativa. Secondo la Cassazione ed in attesa di un parere del Consiglio di Stato, nel caso di automezzo già immatricolato l’unica copertura valida è quella del veicolo, e l’assicurazione della targa prova non è valida. Va da sé che se l’auto non è assicurata, si sta circolando con una macchina sprovvista di copertura assicurativa. Questa decisione impatta sui meccanici e sulle officine di riparazione che non potranno più circolare con le targhe prova sui veicoli immatricolati. Ma ha degli effetti anche nei confronti degli assicurati perché saranno responsabili degli incidenti causati dai riparatori durante le prove della propria auto.

Un malcostume tutto italiano
L’uso della targa prova come abbiamo visto è ben regolamentato dal DPR 474/2001. È obbligatorio che a bordo dell’auto ci sia il titolare dell’autorizzazione ministeriale e della targa prova, o un suo dipendente munito di delega. In caso di circolazione ai fini della vendita di una auto nuova possono esserci a bordo i possibili acquirenti dell’auto, ma anche loro devono essere muniti della delega richiesta. Non sono previste deroghe ai motivi per cui si possa circolare con la targa prova. Invece capita sempre più spesso di incrociare veicoli muniti di fotocopia della targa prova, o utilizzati per spostamenti personali. Questi sono usi non consentiti della targa prova e potrebbero portare a sanzioni anche molto gravi, fino alla confisca del mezzo. Per non parlare delle possibili conseguenze dovute alla mancata copertura assicurativa.

La soluzione
L’uso della targa prova dovrebbe essere regolamentato in maniera più semplice. Oggi esistono sulla carta degli obblighi stringenti per chi usa la targa ai fini della vendita e della riparazione di auto. Mentre c’è un certo lassismo nei confronti di coloro che sfruttano le maglie larghe dei controlli per abusare della propria autorizzazione. A Mio parere una possibile modifica della norma dovrebbe prevedere la possibilità per gli “addetti ai lavori” di usare la propria targa prova anche sulle auto già immatricolate o in attesa di revisione, soprattutto se l’auto è in officina proprio per degli interventi funzionali al prossimo esame tecnico. Questo manleverebbe i proprietari delle auto per gli incidenti causati dai meccanici durante il proprio lavoro. Si potrebbe anche prevedere un limite orario per l’uso della targa prova, per esempio legandolo all’orario di apertura della propria attività: questo eliminerebbe le auto con targa prova in giro nei fine settimana o in orari notturni. Infine sarebbe utile togliere il limite dei 100 chilometri relativo all’uso della targa. Se un commerciante vuole trasferire un’auto tra due sedi è obbligato a pagare targa. Se un commerciante vuole trasferire un’auto tra due sedi è obbligato a pagare una bisarca o un carro attrezzi per poterlo fare. Ritengo che NOI Assicuratori abbiamo l’obbligo di avvertire i nostri assicurati della interpretazione giurisprudenziale che da qualche anno va nella direzione più restrittiva della norma, dobbiamo consigliare le persone nel loro interesse senza aver paura di non stipulare un contratto che in caso di “necessità” non copre i danni causati.

Pasquale CALABRÒ – Agente Generale Groupama Assicurazioni ed AXA

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