Rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche: 180 giorni di tempo per le domande

Con i decreti attuativi si apre una finestra di 180 giorni per le domande … ma i rimborsi solo a fine anno, salvo trabocchetti … !

Ecco i numeri in gioco:

inferiore ai 35.000,00 euro di reddito imponibile IRPEF 2018 per potersi assicurare l’indennizzo automatico;

o

inferiore ai 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare (eccettuata la perdita) per potersi assicurare l’indennizzo automatico (si cerca di innalzare questo tetto a 200.000,00 ma vi è l’incognita UE).

La situazione reddituale di ammontare inferiore a 35.000 euro, ovvero il patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro, sono le due soglie alternative per l’accesso a detto indennizzo forfettario. Privati che superano i 35.000,00 euro di reddito imponibile IRPEF 2018 o che superano 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare (eccettuata la perdita) e microimprese dovranno affrontare il giudizio della commissione che valuterà la sussistenza di violazioni massive che hanno innescato l’operazione bancaria.. 200.000 sono i risparmiatori coinvolti nel crac dei ladri di banche (che restano impuniti, a piede libero e con le tasche piene di soldi !)

Il decreto attuativo

– che istituisce la commissione tecnica e che indica i tempi e modi delle procedure;

– che nomina i 9 componenti della commissione;

– da il via al decorso dei 180 giorni utili per la presentazione delle domande;

si attende nei 30 gg successivi all’entrata in vigore del Decreto Crescita.

La commissione verificherà requisiti oggettivi e soggettivi e darà il via libera ai ristori “automatici” per il 90% dei risparmiatori (entro il tetto massimo di ristoro pari a 100.000,00), il resto verrà esaminato caso per caso. Siamo a Dicembre 2019 … nell’ipotesi migliore!

Attenzione: la domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. (cfr comma 494  della legge 1 45/2018 che modifica la legge 205/2017, ulteriormente modificata il 23.04.18, dall’articolo 36 del Decreto Crescita). ADUSBEF, con i suoi delegati, assicura ai propri iscritti la gratuità della redazione ed inoltro della relativa domanda, come previsto dalla legge.

fonte  —  https://www.adusbef.it/comunicati-stampa/rimborsi-ai-risparmiatori-truffati-dalle-banche-180-giorni-di-tempo-per-le-domande

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