Certificato medico e reato di falsità ideologica

di mohamed Hassan da Pixabay

Il Certificato viene comunemente definito come la “testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalle leggi, ovvero determinare particolari conseguenze, a carico dell’individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa”. In particolare, il Certificato Medico è quella prestazione di carattere medico-legale, nella quale, non è la sofferenza del Paziente, in sè e per sé considerata, ad essere oggetto di osservazione, ma è, piuttosto, l’Uomo, in qualità persona depositaria di diritti e di doveri, ad essere Soggetto e, al tempo stesso, Oggetto della norma giuridica. Invero, i Certificati medici, anche quelli non obbligatori per legge, se espressamente richiesti dal Paziente, devono essere rilasciati dal Personale sanitario; ovviamente il Medico può ed, anzi, deve rifiutarsi di certificare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi, e, altrettanto ovviamente, il Medico deve rifiutarsi di certificare fatti di cui egli sappia la “non corrispondenza” al vero.

Ed è proprio perchè la certificazione di qualsivoglia condizione deve, sempre e comunque, essere preceduta dalla valutazione clinica del Medico, che è possibile parlare di Certificato medico come attestazione di carattere “facoltativo”: ne consegue, quindi, che la “non obbligatorietà” del Medico di redigere il certificato, deve essere interpretata come una sorta di “tutela” per il Medico, qualora venga lui proposto di certificare cose non attinenti alle caratteristiche proprie del certificato o, peggio ancora, non corrispondenti al vero.

Peraltro, anche il Codice Deontologico impone al Medico di redigere il certificato con affermazioni che derivino da constatazioni dirette e personalmente effettuate tramite visita medica o sulla base di documentazione oggettiva, ad esempio, in virtù di referti. Pertanto, anche sul piano deontologico, al Medico è vietato di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto viene lui riferito dal paziente o da terzi, o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, potendo, al limite, quest’ipotesi rappresentare una raccolta “anamnestica”, che è, però, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. Sotto il profilo giuridico, il Certificato medico, sia redatto dal Medico curante, sia stilato da altro specialista del S.S.N., è un atto “pubblico”,  in quanto posto in essere da un Pubblico Ufficiale, e come tale, fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal P.U. che l’ha redatto, nonché dei fatti che, in esso, il P.U. attesta aver compiuto o essere accaduti in sua presenza.

Invero, la falsità di un atto pubblico può avere ad oggetto  il Falso “Materiale”, ossia la Contraffazione documentale e, quindi, la creazione di un documento da parte di colui che non ne è l’autore, o l’Alterazione, ossia la modifica del documento originale, oppure il Falso “Ideologico”, ossia il documento, né contraffatto, né alterato, ma che contiene dichiarazioni menzognere, stilate dallo stesso autore dell’atto, che è il soggetto legittimato alla redazione dello stesso, ma che attesta fatti non corrispondenti al vero.

 Invero, il Legislatore Penale si occupa della falsità ideologica solo quando questa riguardi il contenuto di un atto inerente la sfera dell’attività pubblica;  infatti, il falso in scrittura privata non è punito, in quanto non sussiste alcun generale obbligo in capo al Privato di redigere atti veritieri, salve specifiche eccezioni espressamente previste dalla normativa civile e penale. Orbene, con la recente Sentenza n. 18687/12 la Cassazione Penale ha ravvisato il reato di falso ideologico, ex art. 480 del Codice Penale, nella condotta del Medico di base, e, dunque, avente la qualifica di Pubblico Ufficiale, che ha rilasciato un Certificato medico di proroga della prognosi, senza avere previamente visitato il Paziente, ma affidandosi solamente ai sintomi da costui riferiti per via telefono.

Invero, secondo la Suprema Corte, il Medico era tenuto ad accertarsi delle condizioni del Paziente, e ciò, in quanto il Certificato Medico redatto dal Sanitario è, sì, un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, ma tale fede “privilegiata” non può estendersi anche ai giudizi valutativi che il Sanitario ha espresso in merito allo stato di malattia.

I Giudici di Legittimità hanno motivato tale Sentenza, precisando che la decisione di condannare il Medico per la falsa attestazione, non si riferisce all’effettiva sussistenza della malattia, ma al fatto che il P.U. ha redatto un Certificato senza aver previamente effettuare la visita medica e senza, quindi, verificare di persona le condizioni del Paziente, violando, in tal modo, le norme in materia di sanità che non consentono di effettuare valutazione o prescrizioni sulla base di dichiarazioni per telefono. Conseguentemente, gli Ermellini hanno, altresì, condannatoil Paziente per uso di atto falso ex art 489 C.P., per aver, appunto, fatto uso della falsa Certificazione medica per giustificare la sua assenza dal lavoro.

Avv. Antonella Rigolino

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