Se è vero che una legge è in grado di attestare il grado di civiltà di un popolo allora oggi dopo l’approvazione definitiva – in Senato – della legge che rafforza le tutele ai testimoni di giustizia possiamo cominciare a ritenerci fieri di essere italiani . Un provvedimento questo che finalmente riconosce piena dignità ai testimoni di giustizia,dopo anni in cui troppa confusione è stata fatta tra due figure. Confondere un testimone con un collaboratore di giustizia va evitato sempre, prima di tutto nel lessico e poi nell’atteggiamento conseguente. Il collaboratore di giustizia è colui il quale decide di negoziare con lo Stato condizioni migliori del trattamento penitenziario, processuale ed economico in cambio di informazioni su reati che questi abbia commesso o che altri abbiano compiuto. Talvolta questo negoziato si apre a seguito di una reale conversione esistenziale, ed è per questo che i collaboratori sono spesso definiti «pentiti». Tutt’altra storia è quella dei testimoni di giustizia, che invece sono persone che hanno subìto un crimine, oppure hanno visto commetterne uno e decidono di reagire denunciando. Un obiettivo fortemente perseguito dal provvedimento in questione è infatti quello di definire l’identità dei testimoni di giustizia, ovvero di chi, denunciando ciò che ha subito o ciò che ha visto, si mette in una condizione di pericolo talmente concreto, grave e attuale tale da rendere inadeguate le misure di protezione ordinarie. Altra finalità di questa legge è quella poi di delineare il rapporto tra il testimone e lo Stato. Solo i magistrati che, in rapporto con le forze dell’ordine, conducono le inchieste sono in grado di rilevare l’insorgere di un pericolo qualificato e il permanere nel tempo di tale pericolo. Pur essendo, il nostro sistema di protezione tra i migliori al mondo, frequenti purtroppo sono i disagi, i traumi veri e propri ai quali le persone sottoposte alle misure vanno incontro. Ma andiamo ad esaminare nel dettaglio i contenuti principali del provvedimento:
Condizioni di applicabilità delle misure di protezione (Capo I – artt. 1 e 2)
Ambito di applicazione
Viene innanzitutto definito l’ambito di applicazione della disciplina in esame, precisando che le misure recate dal testo si applichino ai testimoni di giustizia e ad altri soggetti che sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i testimoni stessi.
Definizione stringente di testimone di giustizia
Si introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia che deve possedere i seguenti requisiti:
• rendere dichiarazioni attendibili, rilevanti nelle indagini o nel processo, riferite a qualunque tipo di reato;
• essere la persona offesa dal reato (c.d. testimone vittima) ovvero una persona informata sui fatti (c.d. testimone terzo);
• non aver riportato condanne per delitti colposi e non aver tratto profitto dal fatto di essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui si rendono le dichiarazioni;
• non essere persona nei cui confronti sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero sia in corso un procedimento di applicazione della stessa;
• trovarsi in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di PS; la valutazione del pericolo viene messa in relazione alla qualità delle dichiarazioni rese, alla natura del reato, allo stato e grado del procedimento penale nonché alle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia (Capo II – artt. 3-8-bis)
Vengono poi individuate le speciali misure di protezione previste per i testimoni di giustizia e per gli altri soggetti sottoposti a protezione e si stabilisce, preliminarmente, che le speciali misure di protezione comprendono:
misure di tutela (fisica e dei beni);
misure di sostegno economico;
misure di reinserimento sociale e lavorativo.
Misure protezione personalizzate
Le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma, fatta però salva la valutazione dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività. Trasferimento in località protetta e cambio d’identità diventano ipotesi derogatorie e straordinarie.
Misure progressive di tutela
Per garantire l’incolumità dei testimoni e la sicurezza dei suoi beni, in base alla gravità e attualità del pericolo, si adottano misure di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni e aziende, misure per gli spostamenti, trasferimenti in luogo protetto, utilizzazione di documenti di copertura, cambiamento delle generalità (con garanzia di riservatezza anche negli atti della pubblica amministrazione).
Sostegno economico
Al testimone andrà assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Alle misure già oggi previste (tra cui spese sanitarie e mancato guadagno), gli sono riconosciuti l’assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfetario per i danni psicologici e biologici subiti. Se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, è prevista l’acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato (dietro corresponsione dell’equivalente in denaro secondo il valore di mercato); l’acquisizione è
condizionata dall’accertata impossibilità di vendita dell’immobile sul libero mercato.
Reinserimento sociale e lavorativo
Il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi. Se invece il lavoro l’ha perso a causa delle sue dichiarazioni, ha diritto a un nuovo posto (anche temporaneo). Sono previste forme di sostegno all’impresa con gli strumenti del codice antimafia e l’eventuale assegnazione di beni confiscati alle mafie, mutui agevolati e l’accesso a programmi di assunzione presso la PA con chiamata nominativa.
Durata delle misure di protezione
In generale, le misure speciali di protezione potranno durare al massimo sei anni. Eventuali proroghe sono ammesse solo su richiesta motivata del magistrato che le ha proposte. Il termine è fissato dalla Commissione centrale presso il Ministero degli interni a cui spetta verificare periodicamente gravità e attualità del pericolo e idoneità delle misure.
A ogni testimone il suo tutor
Tra le novità di maggior rilievo della riforma in esame vi è l’istituzione di una figura di raccordo tra il testimone e la Commissione centrale: il referente specializzato del testimone di giustizia, con compiti di informazione, assistenza e supporto.
Testimonianza in videoconferenza
La testimonianza in dibattimento di chi è ammesso al programma preliminare o definitivo di protezione avverrà di regola in videoconferenza. Inoltre viene estesa anche al testimone di giustizia la possibilità di essere ascoltato durante le indagini con incidente probatorio.
Aggravante della calunnia
A chi calunnia allo scopo di usufruire delle misure speciali di protezione la pena è aumentata da un terzo alla metà della pena prevista per la calunnia dall’art. 368 c.p.(reclusione da due a sei anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l’aumento è dalla metà ai due terzi.
MS