Nico D’Ascola (Ap): ”L’aspetto più qualificante del provvedimento è espressione dei principi fondamentali di democrazia”

“Vi è un versante soggettivo, ossia di individuazione dei soggetti ritenuti meritevoli dei criteri del sistema di protezione, delle tutele introdotte da questa legge. Da questo punto di vista, c’è una dilatazione importante, perché non si comprendono soltanto i testimoni di giustizia, ossia coloro i quali hanno svolto un’attività testimoniale rendendo dichiarazioni dinanzi all’autorità giudiziaria, bensì si include nel novero dei soggettivi che beneficiano di questa forma di tutela non soltanto i soggetti che stabilmente convivono con i testimoni di giustizia, ma anche i soggetti coinvolti dall’area del pericolo che pone a rischio la loro stessa sopravvivenza”. Lo dichiara Nico D’Ascola presidente della Commissione Giustizia del Senato nel suo intervento in Aula sul disegno di legge sulla protezione dei testimoni di giustizia. ”Inoltre, c’è un’attenzione alla qualità delle dichiarazioni, con la legge responsabile, perché c’era un problema costituito dalla necessità di individualizzare il trattamento riservato ai testimoni di giustizia a coloro i quali risultassero meritevoli. Qui l’obiettivo è perseguito su di un doppio versante. Per un verso si dice che costoro debbano avere reso delle dichiarazioni attendibili in senso intrinseco, e per giunta fondatamente attendibili. C’è l’utilizzazione di un attributo che forse poteva ritenersi superfluo, quella della fondatezza dell’attendibilità, perché si sarebbe potuto obiettare che ciò che è attendibile lo è in quanto è fondatamente attendibile. Però l’uso, forse enfatico, plurimo, dell’attribuzione serve a sottolineare che non si può pretendere di beneficiare di un trattamento di questo genere solo per aver reso delle dichiarazioni che magari si collocano in un’area di dubbio. Quindi – prosegue D’Ascola – parliamo di attendibilità per giunta oggettiva, perché l’altro attributo, quello dell’attendibilità intrinseca, è derivato da una collaudata giurisprudenza secondo la quale l’attendibilità intrinseca è quindi una connotazione intrinseca oggettiva della dichiarazione. Quindi viene dopo l’attendibilità soggettiva e costituisce un corredo rassicurante della circostanza che quel soggetto merita effettivamente la protezione che gli viene riservata. Vi è il diritto a rimanere nel posto dove si vive, dove si intrattengono le proprie relazioni lavorative, sociali e umane, salvo che non siano prevalenti quelle esigenze di sicurezza che eventualmente possano consigliare l’allontanamento da quei posti; e poi il diritto al mantenimento delle relazioni affettive che costituisce un necessario pendant rispetto al diritto a rimanere là dove si è sempre vissuti. L’altro parametro – continua il presidente – a mezzo del quale si persegue l’obiettivo di garantire dichiarazioni attendibili è costituito dalla introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, a corredo del delitto di calunnia, per coloro i quali abbiano, nel tentativo di ottenere ovvero di permanere sotto il regime di speciale protezione, reso delle dichiarazioni false nella consapevolezza della loro falsità, quindi attribuendo un fatto ad un soggetto il quale si sapeva prima ancora essere innocente. Le misure ulteriori sono quelle di un sostegno economico che, avvedutamente, centra l’obiettivo del mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello al quale è si è rinunciato. Ritengo quindi – conclude D’Ascola – che forse l’aspetto più qualificante del provvedimento sia nella direzione di essere espressione di principi fondamentali di democrazia regolativi del rapporto tra Stato e cittadini, che questo testo normativo realizza in un contesto di realtà e di assolvimento reciproco di obblighi”.

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