A seguito della legge 49 del 2016 che ha recepito la giurisprudenza in materia. Il correntista ha ragione ha chiedere l’annullamento della clausola anche se si trattava di «uso bancario»
Un’altra significativa decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, da un ulteriore secco “stop” alle banche in tema di capitalizzazione degli interessi dei conti correnti è giunta in data di ieri dalla Corte di cassazione che ha ribadito per l’ennesima volta che gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo ed una volta disconosciuta la loro natura di fonte di diritto la disciplina applicabile non può che essere quella legale, sicchè in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio). In sostanza, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. È quanto fra l’altro stabilito dall’ordinanza n. 24293 pubblicata il 16 ottobre 2017, che ha accolto il ricorso di una srl correntista. Inoltre, rilevano i giudici di legittimità, è destituita di fondamento l’obiezione della banca secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa. Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione viola la norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. applicabile “ratione temporis” al rapporto di garanzia in esame, non assumendo pertanto rilievo la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con l’art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dall’art. 17 bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”) che ha sostituito l’art. 120 del Testo Unico delle leggi bancarie, atteso che la legge n. 147/2013 si è limitata a “normativizzare” un indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità già stabilizzato. Insomma, ancora una volta la giurisprudenza conferma la bontà delle azioni a tutela dei correntisti defraudati dall’avidità degli istituti bancari e ci consente di agire con più vigore nelle numerose cause avviate dallo “Sportello dei Diritti” in materia.
c.s. – Giovanni D’Agata – Sportello dei Diritti