REGGIO CALABRIA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha respinto il ricorso proposto dal titolare dell’autorizzazione amministrativa per la rivendita di giornali e riviste sul lato nord di piazza Duomo certificando il corretto operato nella vicenda da parte dell’Amministrazione comunale. Si procederà dunque adesso allo sostituzione dell’edicola con la nuova struttura, identica all’edicola già installata sul lato sud, prevista nell’ambito del più complessivo progetto di riqualificazione della piazza antistante la Cattedrale cittadina. Nello specifico il Tar ha riconosciuto il corretto agire amministrativo del Comune che “a fronte del rifiuto del ricorrente ad effettuare lo spostamento dell’edicola ed a procedere alla realizzazione di un nuovo manufatto in conformità alle previsioni progettuali – si legge nella sentenza – ha doverosamente proceduto, nel bilanciamento degli opposti interessi, ad assicurare il completamento dei lavori di riqualificazione della Piazza Duomo ed alla realizzazione delle nuove edicole da assegnarsi in locazione ai precedenti titolari, così assicurando la conservazione dei finanziamenti comunitari destinati al progetto, la tempestiva realizzazione dell’opera pubblica, la continuità lavorativa a favore dei titolari delle edicole esistenti sulla piazza”. “A seguito dell’intervento di riqualificazione della piazza Duomo – si legge ancora nella sentenza – l’Amministrazione ha inteso realizzare nuove edicole, diverse dalle precedenti per stile architettonico e materiali, nel rispetto del contesto urbano e del decoro dei luoghi, pur consentendo ai gestori delle medesime di conservare la pregressa ubicazione a tutela dei loro interessi commerciali. La nuova edificazione non poteva che essere realizzata in base alle regole urbanistiche in vigore e, dunque, nel rispetto dei limiti dimensionali contenuti nella normativa del piano”.“Neppure è fondata – si legge ancora nella sentenza prodotta dal Tar – la censura proposta dal ricorrente il quale lamenta la violazione del principio dell’affidamento avendo egli gestito in precedenza una edicola di circa 37 mq. Come emerge dagli atti del giudizio, il signor Condemi è titolare di una autorizzazione (n. 9/03) per la installazione di una edicola di 20 mq. Egli ha realizzato nel corso del tempo opere di ampliamento del manufatto in assenza di titolo abilitativo ed occupando altresì porzioni di suolo pubblico: tale condotta non può fondare un legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di vantaggio illecitamente conseguita. Questa Sezione ha più volte ribadito il principio secondo cui il decorso del tempo non è in grado di incidere sulla legittimità dell’opera e di consentire la conservazione di quanto è stato realizzato in violazione della legge”.“Non è fondata – si legge ancora nella sentenza del Tar – la doglianza del ricorrente circa i maggiori oneri economici cui sarebbe sottoposto in ragione della corresponsione del canone di locazione in favore del Comune. La difesa della amministrazione ha, infatti, dimostrato in giudizio che il canone di locazione è inferiore all’importo corrisposto a titolo di TOSAP”. “A fronte della realizzazione di un manufatto con fondi pubblici – scrive ancora il Tar – nel caso di specie si tratta di fondi provenienti dalla comunità europea e messi a disposizione della Città di Reggio Calabria, messo a disposizione di un privato per l’esercizio di una attività commerciale, l’unico regime giuridico a cui il bene può essere sottoposto è quello del godimento verso il corrispettivo di un canone”.