Dal 1° gennaio 2017 alcuni possessori di un’utenza elettrica (molte volte anche gas), sono stati contattati da operatori telefonici per conto di gestori e aziende di energia elettrica, alcuni spacciandosi per aziende nazionali nonostante fossero in realtà dei concorrenti – in questo caso sleali – del mercato libero e della continua gara ad ‘accaparrarsi’ clienti. Ma partiamo dal principio. Un tempo esisteva solo una società che gestiva la distribuzione e la vendita della corrente elettrica, ma nel tempo, con la liberalizzazione del mercato, sono nate altre aziende e società ‘libere’ di vendere il medesimo prodotto ad un prezzo da esse stabilito, mentre la Maggior Tutela assicurava al cliente il costo della luce secondo quanto concordato dall’Autority (Autorità Elettricità Gas e Sistema Idrico). Il cliente può decidere di restare nel Servizio di Maggior Tutela oppure di scegliere un gestore del Mercato Libero e di optare quindi per l’offerta o il servizio più accattivante. Tutto ciò accade nel 2007, così come ricorda una nota dell’AEGSI: “I consumatori domestici e le piccole imprese possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. La partecipazione al mercato libero però necessita di un certo grado di informazione e consapevolezza che il consumatore deve acquisire”. Per facilitare questo processo di libera ‘migrazione’ l’Autorità ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2017, tariffe tutelate ma comunque con vantaggi del Mercato Libero, “al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero e guidarlo nella scelta di una offerta semplice, consentendogli di comprendere le modalità ed i meccanismi per poter poi scegliere consapevolmente il proprio fornitore. Al cliente finale che non sceglie il proprio fornitore di mercato libero, continueranno ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità per il servizio di Maggior Tutela“. Nessun OBBLIGO da parte del cliente nel dover PASSARE necessariamente ad un gestore diverso da quello di tutela. Nessuna scadenza di tempo prevista, nessuna applicazione di multe o oneri. Qualsiasi sia l’informazione che abbia all’interno un messaggio di obbligo si discosta totalmente da quanto previsto dell’Autority, ma mira a portare il cliente alla stipula di un nuovo contratto luce con l’azienda o il gestore per cui l’interlocutore opera e quindi il cliente può tranquillamente salutare l’operatore all’altro capo del telefono con un semplice: “No, grazie!”.