Onere probatorio a carico della p.a. in materia di opposizione ad illeciti amministrativi. Restituita patente, cancellata la sanzione amministrativa di 829 euro e nessuna decurtazione di punti
Va annullato il verbale elevato per eccesso di velocità tramite Telelaser, anche se contestato immediatamente dalla pattuglia di polizia stradale, se l’ente accertatore non deposita documentazione che prova l’infrazione: l’opposizione dev’essere accolta perché non vi sono prove sufficienti dell’infrazione. A stabilirlo il Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Antonella Santoro, che con la sentenza n. 3475/16, depositata il 21 luglio – e per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” meritevole di diffusione -, ha rilevato come nel giudizio di opposizione ad illeciti amministrativi, l’onere probatorio dell’infrazione incomba sull’amministrazione resistente e che in mancanza di adeguata prova, il ricorso del presunto trasgressore può essere accolto in virtù della specifica disciplina stabilita al citato articolo 7 comma 10 del D. Lgs 150/2011 perché non vi sono prove sufficienti. Nella fattispecie, l’automobilista era stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Lecce che in pattuglia rilevavano le infrazioni a mezzo Telelaser “Digicam – Ultralyte”. In tale sede gli era stata contestata la violazione più grave in materia di eccesso di velocità di cui all’art. 142 comma 9° bis del Codice della Strada, per aver superato di oltre 50 km/h il limite massimo stabilito in quel tratto di strada. Tale contestazione aveva comportato l’immediato ritiro della patente con l’ulteriore precisazione che l’infrazione determinava la detrazione di 10 punti dalla patente ed il pagamento della sanzione pecuniaria di ben 829,00 euro. Il cittadino si era quindi rivolto allo “Sportello dei Diritti” perché riteneva assolutamente ingiusto il verbale in quanto, a detta dello stesso, frutto di errore, e aveva deciso di proporre ricorso, assistito dall’avvocato Emanuela Toscano, innanzi al Giudice di Pace di Lecce. In in prima istanza ed in via cautelare, rilevata la fondatezza dei motivi di opposizione, il magistrato onorario aveva sospeso l’efficacia della multa, ordinando la restituzione immediata della patente di guida. Nel merito, con condivisibile motivazione, ha rilevato che: «va evidenziato che l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata (Cass. n. 4255/15), pertanto era onere dell’opposto versare in atti una documentazione idonea al fine di comprovare la legittimità dell’accertamento. Orbene, nel caso de quo, l’Ente opposto non ha depositato alcuna documentazione al fine di provare di aver utilizzato l’apparecchiatura di rilevamento della velocità nel rispetto della normativa in vigore». Ed ha continuato: «Il giudizio di opposizione in materia di illeciti amministrativi si atteggia ad un normale giudizio di cognizione, in cui, però, incombe all’Ente opposto l’onere probatorio, tanto che, in detto procedimento, l’amministrazione, formalmente resistente, assume invece il ruolo di sostanziale parte attrice cui è addossato l’onere probatorio di provare la fondatezza delle proprie ragioni, in particolare quando il ricorrente solleva specifiche contestazioni nel merito; ciò secondo la regola di giudizio che, nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione, pone a carico della stessa amministrazione le conseguenze della mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.». Quindi, per il Giudice di Pace, l’opposizione va accolta in applicazione dell’articolo 7 comma 10 del D. Lgs 150/2011.
c.s. – Giovanni D’Agata