19\02\2012 – Il Contrassegno assicurativo, detto anche “Tagliando assicurazione auto”, è quel tagliando di colore giallo, che viene rilasciato dalla Compagnia Assicurativa al momento della stipula contrattuale, e che attesta l’esistenza e la conseguente validità della Polizza assicurativa. Il Contrassegno è, dunque, il documento che, una volta esposto sul vetro anteriore dell’autovettura, certifica che quel veicolo è assicurato per la R.C.A. e che è anche in regola con i pagamenti e le scadenze. Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, il soggetto Danneggiato è giuridicamente legittimato ad agire nei confronti del Proprietario del veicolo, nonché della sua Compagnia assicurativa, così come risultante, appunto, dal Contrassegno, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa ed a seguito dell’incidente. Può accadere, purtroppo, che il suddetto Tagliando sia oggetto di contraffazione, e, dunque, che quella Compagnia assicurativa, indicata sul Tagliando, in realtà, non abbia stipulato alcun Contratto con il Proprietario del veicolo danneggiante e che, dunque, nessuna Polizza assicurativa sia stata emessa in suo favore. In tal caso, però, la Compagnia Assicurativa, apparentemente “Parte Contraente”, non è esentata da responsabilità in caso di sinistro: in siffatta ipotesi, infatti, posto che il Contrassegno, pur essendo in realtà “falsificato”, agli occhi ignari del Danneggiato appare del tutto “valido”, costui può agire nei confronti della Compagnia Assicuratrice per ottenere il ristoro dei danni subiti. Sul punto si è espressa, recentemente, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24089/11, secondo la quale, in virtù del combinato disposto dell’art. 7 Legge n. 990/69, così come modificato dall’art. 127 D.Lgs. 209/05, e dell’art. 1901 del Codice Civile, il rilascio del Contrassegno assicurativo, da parte dell’Assicuratore R.C.A., vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il Contratto di assicurazione non sia efficace, poichè, nei confronti del Danneggiato, quel che rileva ai fini della promovibilità dell’azione civile nei confronti dell’Assicuratore del responsabile, è la cd. “autenticità” del Contrassegno, e non la “validità” del rapporto assicurativo tra Compagnia Assicurativa e Proprietario del veicolo danneggiante. Difatti, posto che la disciplina del citato art. 7 Legge n. 990/69 mira alla tutela del cd. “Affidamento” del soggetto Danneggiato, secondo la Suprema Corte, tale tutela si spinge sino a coprire anche la cd. “apparenza del diritto”: pertanto, in caso di Contrassegno contraffatto o falsificato, che risulti, però, apparentemente “valido” e, dunque, “efficace”, per escludere la responsabilità in capo alla Compagnia Assicurativa, occorre che questa provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del Danneggiato. Ne consegue, dunque, che sarà onere dell’Assicurazione del veicolo danneggiante provare giudizialmente l’inesistenza del rapporto assicurativo con il soggetto Danneggiante e, dunque, l’inesistenza di ogni forma di responsabilità nei confronti del soggetto Danneggiato, in virtù del principio generale dell’Onus Probandi, previsto dall’art. 2697 C.C., secondo il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (nel caso di specie, il soggetto Danneggiato, il quale deve provare in giudizio l’esistenza Contrassegno assicurativo, ai suoi occhi, apparentemente “valido” ed “efficace”). Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (nel caso de quo, la Compagnia Assicurativa, che, per esimersi da responsabilità, deve dimostrare di non aver stipulato la Polizza R.C.A. con il Proprietario del veicolo danneggiante).
Avv. Antonella Rigolino