05\02\2012 – In tema di Contratto di Trasporto aereo, il ritardo nell’esecuzione del trasporto implica, per il Vettore, una serie di obblighi nei confronti del Passeggero: difatti, in via primaria ed imprescindibile, la Compagnia Aerea è giuridicamente tenuta a fornire al Passeggero una puntuale e costante Informazione circa il ritardo e le cause dello stesso, nonché l’Assistenza materiale (es., fornitura di pasti, telefonate gratuite ai familiari ect …): ciò è quanto stabilisce, in maniera granitica ed inderogabile, il Regolamento CEE n. 261/04 art. 9 “Diritto ad assistenza”, secondo cui “Il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) pasti e bevande, in congrua relazione alla durata dell’attesa; ……. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica”, nonché la Carta dei Diritti del Passeggero del 23.06.2000, la quale, al paragrafo IV co. I°, intitolato “Ritardata partenza o cancellazione del volo”, espressamente dispone che “Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l’assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d’imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti”.
Copiosa, in tal senso, è anche la Giurisprudenza di Merito, la quale, nella mancanza di informazione e di assistenza per il ritardo aereo, ravvisa un’ipotesi di Inadempimento contrattuale: in particolare, “Nel trasporto aereo l’informazione sull’evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisure, rientra negli obblighi non solo di cortesia, ma anche di assistenza del vettore nei confronti dei passeggeri clienti. Dall’inadempimento di tali obblighi sorge in capo al vettore stesso un’obbligazione risarcitoria”.
Ed ancora, “Risponde per inadempimento del contratto di trasporto di persone il vettore aereo che non dimostri di aver adottato le misure necessarie e possibili per evitare il danno da ritardo; il passeggero, quindi, può domandare la riduzione della controprestazione quando la prestazione del vettore sia stata eseguita con ritardo”. La Giurisprudenza, dunque, ravvisa in tali pronunce un’ipotesi di Responsabilità Contrattuale, cumulabile, per espresso disposto normativo, con quella per ritardo ed inadempimento nell’esecuzione del trasporto: ai sensi dell’art. 1681 C.C., infatti, il Vettore è responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili, non soltanto alla mera attività di trasporto, ma, altresì, alla complessiva attività organizzativo-funzionale allo stesso, e perciò riferibile, di volta in volta, all’azione ed omissione di lui o dei suoi ausiliari, che, pertanto, assumono rilievo civilistico. Le pronunce suesposte, in sostanza, riconoscono al Vettore la funzione di “Garante” del Passeggero, ricalcando, così, l’art. 1218 C.C., che, com’è noto, il diritto vivente interpreta nel senso della “presunzione d’inadempimento”, nonché il disposto dell’art. 942 del Codice della Navigazione. Invero, per consolidato orientamento della Suprema Corte, sussiste una “presunzione di responsabilità” a carico del Vettore, per liberarsi della quale, lo stesso è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta, peraltro, la prova generica dell’uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall’art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure “concrete” adottate e l’individuazione della causa che ha provocato il danno. Pertanto, a norma dell’art. 942 Cod. Navigazione e dell’avallo giurisprudenziale suindicato, la Compagnia aerea che venga convenuta in giudizio, per declinare ogni responsabilità in ordine al lamentato ritardo, è giuridicamente tenuta a specificare e dettagliare i particolari e specifici impedimenti oggettivi alla praticabilità del volo non superabili con adeguate misure organizzative, oltre che gli specifici impedimenti oggettivi che le hanno impedito di assolvere agli obblighi di informazione ed assistenza. Invero, secondo la Corte di Cassazione “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”. E ciò, in virtù del fondamentale Principio di diritto in materia di “Onus Probandi” espresso dall’art. 2697 C.C., secondo cui, non soltanto “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (ossia, nel caso di specie, il Viaggiatore), ma, altresì, “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” (Compagnia aerea). Ciò comporta che, in assenza di prova liberatoria da parte del Vettore, lo stesso è tenuto a rifondere al Passeggero i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed a seguito del ritardo. In particolare, può essere liquidato in suo favore anche il cd. “Danno esistenziale”, ossia quello destinato a ristorarlo del particolare stato d’animo di ansia, nervosismo e frustrazione causato dalla prolungata attesa per il ritardo del volo. Tale voce di danno, tuttavia, verrà liquidata dal Giudice in applicazione dell’art. 1226 C.C., e quindi, in via equitativa.
1) Invero, fondamentale sul punto è la Giurisprudenza Comunitaria, secondo la quale gli obblighi di protezione in capo al Vettore, in materia di trasporto aereo, consistenti tra gli altri, nel garantire ai passeggeri, in caso di ritardo o cancellazione del volo, la fornitura di pasti e bevande, la messa a disposizione di mezzi di comunicazione con terzi, un volo alternativo, essendo diretti a soddisfare i bisogni immediati, in loco, dei passeggeri, devono essere rispettati “a prescindere” dalla causa del ritardo del volo o della sua cancellazione.
2) Peraltro, tale fondamentale Sentenza, non costituisce una pronunzia isolata, ma, al contrario, s’inserisce in un contesto normativo-giurisprudenziale più ampio: difatti, la nostra normativa codicistica, avallata dalla Giurisprudenza di Merito, statuisce espressamente, come sopra già evidenziato, una “presunzione di responsabilità” in capo al Vettore, il quale può liberarsi da tale presunzione iuris tantum attraverso la specifica indicazione delle “misure concrete” adottate e l’individuazione della “causa” che ha provocato il danno; con la conseguenza che rimangono a carico del Vettore i danni cagionati da “causa ignota”.
Avv. Antonella Rigolino