07\01\2012 – Con la fine delle Festività natalizie iniziano nei negozi le cd. “Vendite di fine stagione” o “Saldi”: queste espressioni si riferiscono alle merci, soprattutto, dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, e vengono utilizzate dai Commercianti per consentire loro di liberare il magazzino dalla merce in eccesso. I “Saldi di fine stagione” rappresentano, quindi, un’occasione per risparmiare sull’acquisto di abbigliamento, calzature e altri prodotti ormai indispensabili. Tuttavia, i Saldi non sono solo un’occasione di risparmio (reale o presunto) dei Consumatori, ma costituiscono anche un modo, per i Commercianti “disonesti”, di guadagnare, mettendo in atto tecniche truffaldine, a discapito dei Clienti. Invero, l’articolo 15 del D.Lgs. n. 114/98 (Legge di Riforma del Commercio), prevede che nelle Vendite Promozionali, nei Saldi di fine stagione e nelle Vendite di liquidazione “lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.” Sebbene con questa norma, l’intenzione del Legislatore sia stata quella di tutelare i Consumatori, ad oggi, è possibile affermare che, né il suddetto comma 5 del D.Lgs. 114/98, né le varie Leggi “fotocopia” regionali, sono in grado di salvaguardare i Cittadini, dal momento che ogni anno vengono sistematicamente denunciate, da parte degli Acquirenti, innumerevoli procedure commerciali scorrette, relative, appunto, ai Saldi di fine stagione. Sinteticamente, i metodi truffaldini adottati da taluni Commercianti, consistono in: 1) “Sconti Falsi”, ossia il prezzo in saldo è superiore al prezzo pieno rilevato in precedenza. In questi casi, il Commerciante scorretto, al fine di aggirare il Cliente (e i controlli), tende ad inserire sull’etichetta del prodotto solamente lo sconto e il prezzo finale, eliminando il prezzo di partenza; 2) “Sconti Fittizi”, vale a dire che il prezzo praticato durante i saldi coincide con quello rilevato prima del loro inizio. Questo stratagemma viene utilizzato per far credere al Cliente l’esistenza del saldo, saldo che, in realtà, non esiste: in questo caso, il Commerciante scorretto fa leva sul fatto che il Consumatore non può sapere il prezzo pieno e/o non può ricordarlo con esattezza nel caso in cui abbia visitato il negozio nelle settimane precedenti; 3) “Sconti Trasformisti”, che si hanno quando il Commerciante lascia la percentuale di sconto della promozione anche nel periodo dei saldi, con la conseguenza che il prezzo finale del prodotto è identico a quello precedente. In tal caso, la scritta “Saldi di fine stagione” si rivela solo come uno specchio per le allodole, capace di attirare la Clientela, che, però, in realtà, troverà gli stessi prezzi praticati nella promozione antecedente alla vendita di fine stagione. Ma gli stratagemmi adottati dai Commercianti durante i periodi di saldi, al fine di trarre illecitamente, il maggior profitto dalle vendite, ed aggirare le normative in vigore, non finiscono qui: accade di sovente, infatti, che il Commerciante si rifiuti di cambiare la merce acquistata in saldo nel caso in cui il prodotto sia risultato “difettoso”: i negozianti, spesso, fingono di non sapere che, ai sensi degli articoli 128 e sgg. del D. Lgs. n. 206/05 (cd. Codice del Consumo), sono “responsabili” del difetto del prodotto, che sia “in saldo” o che non lo sia, e che, ai sensi dell’art. art. 1519 ter C.C., scatta per loro l’obbligo della riparazione o della sostituzione del prodotto e, nel caso ciò risulti impossibile, l’obbligo della riduzione o della restituzione del prezzo pagato. E’, pertanto, illegittimo il loro rifiuto alla restituzione del denaro (nel caso in cui la riparazione e/o sostituzione non siano possibili) e non è assolutamente plausibile il pretesto di sovente utilizzato della ritenuta “impossibilità” di annullare fiscalmente l’operazione di cassa anche nei giorni successivi all’acquisto, posto che il registratore di cassa ha, proprio per questo scopo, lo specifico tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”.
Avv. Antonella Rigolino