– dispone la revoca al “Fallimento Mens Sana Basket s.p.a. in liquidazione” degli scudetti relativi alle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013; le Coppe Italia 2012 e 2013 e la Supercoppa 2013.
– applica al Sig. F.M. il provvedimento della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della Federazione Italiana Pallacanestro (artt.1 e 59 commi I b e III R.G., art.16 R.G.);
– applica alla sig.ra O.F. il provvedimento della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della Federazione Italiana Pallacanestro (artt.1 e 59 commi I b e III R.G., art.16 R.G.);
– applica alla sig.ra P.S. il provvedimento della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della Federazione Italiana Pallacanestro (artt.1 e 59 commi I b e III R.G., art.16 R.G.);
– applica al Sig. C.L. il provvedimento di inibizione per anni 3, fino all’ 8 ottobre 2019 (artt.1 e 59 commi I b e II R.G., art.15 R.G.);
– applica al Sig. L.A. il provvedimento di inibizione per anni 3, fino all’ 8 ottobre 2019 (artt.1 e 59 commi I b e II R.G., art.15 R.G.);
– applica al Sig. J.M. il provvedimento di inibizione per mesi 9, fino all’8 luglio 2017 (artt.1, 2 e 44 R.G., art.15 R.G.);
Attesa la particolare complessità della controversia, fissa il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.
comunicato stampa – FIP – 07\10\2016