Tutto quello che c’è da sapere sul temutissimo Canone RAI

Canone RaiE’ “temutissimo” dagli utenti del servizio elettrico, che da quando ne hanno appreso l’accorpamento in bolletta, sono caduti in preda al panico e alle mille domande. Il Canone RAI sta mietendo sempre più vittime, nel senso scherzoso dell’espressione, in quanto vede l’addebito sulle fatture della fornitura elettrica a partire da questo luglio. Ma quali sono le FAQ in relazione al canone e la bolletta della luce? Ecco qualche esempio tratto direttamente dal sito Rai: 1) Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta ?- Dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro. 2) L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente? – Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata. 3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv? – La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L’autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all’Agenzia delle entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 – 10121 Torino) per raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. 4) L’importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno? -No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016. 6) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv? – Sì. L’utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone tv. 7) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?  – Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa. 8) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata affittata, chi paga? – Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre l’inquilino in quanto ‘detentore’ dell’apparecchio televisivo. L’azienda di viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull’immobile affittato è sempre l’inquilino anche nel caso in cui l’appartamento era già ammobiliato ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà dell’affittuario): “Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)”, si legge.No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge. 9) La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo si applica anche alle utenze elettriche non domestiche? – No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

 

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About the Author: Ilenia Borgia