Pane al Carbone – chiarimenti del Ministero della Salute

MINISTERO DELLA SALUTE SUL PANE AL CARBONE : NON PUO’ ESSERE DENOMINATO PANE

Ministero della salute
Il Ministero della Salute, con la Nota n. 47415 del 22 dicembre 2015 diramata per opportuna conoscenza alle Regioni ed ai competenti Assessorati, ha espresso motivato parere in merito alle istanze di chiarimento formulate da Assopanificatori – Confesercenti circa la recente diffusione sul mercato nazionale di prodotti da forno contenenti carbone vegetale/carbone attivo e commercializzati con l’indicazione “pane al carbone vegetale” (c.d. pane nero) o presentati ai consumatori con la differente denominazione ad es. di “focaccia”, “pizza” ecc .
Per il Ministero
– E’ ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);
– Non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
– Non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante. Per cui la nota sinteticamente chiarisce che: “il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente, che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, come colorante (E153) e/o come sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori;
• qualora tale sostanza sia utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel Regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel Regolamento UE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo;
• in riferimento ai prodotti da forno, il carbone vegetale può essere impiegato come additivo colorante esclusivamente nei prodotti da forno fini (categoria 07.2), categoria che include prodotti sia dolci che salati come fette biscottate e crackers (come precisato dal Ministero della Salute con la nota 1307 del 20 gennaio 2014);
• viceversa, se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute, occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute, consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle concernenti la riduzione dei rischi di malattia e lo dei bambini “(c.d. claims);
• in particolare nell’allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”;
• peraltro, il carbone vegetale non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione.”Confesercenti

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