Per strutture operanti al di fuori della stagione balneare la sicurezza è affidata ai singoli imprenditori

In riscontro alle notizie apparse sulla stampa relative all’estensione dell’obbligo del servizio di salvamento e alla chiusura di alcuni stabilimenti balneari, si precisa che con D.Lgs. n. 116/2008, è stato stabilito il periodo temporale della stagione balneare, che va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

In tale periodo, per assicurare le prioritarie finalità di sicurezza dei frequentatori delle spiagge, con ordinanza di sicurezza balneare le Capitanerie di porto disciplinano l’obbligatorietà del servizio di salvamento.

Il Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha recentemente chiarito come, ove sia prevista dalle Amministrazioni regionali l’apertura delle strutture al di fuori della stagione balneare, debba prevedersi un’idonea valutazione del rischio che assicuri un servizio di salvamento adeguato al periodo dell’anno e alle specificità territoriali.

La decisione di proseguire l’attività da parte degli operatori balneari è quindi una scelta autonoma dei singoli imprenditori. La sicurezza della balneazione rappresenta una priorità per la Guardia Costiera, alla quale sono affidati compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso in mare.​

comunicato stampa Guardia Costiera

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