Il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso una importante sentenza in materia di diritti del consumatore nel caso di acquisto di un veicolo difettoso. Nel caso di specie un giovane ingegnere aveva acquistato un motoveicolo da un noto produttore italiano di veicoli a motore a due e tre ruote.
Il veicolo tuttavia, sin dai primi mesi manifestava malfunzionamenti all’impianto frenante che, nonostante le varie riparazioni effettuate dalla casa madre, puntualmente si ripresentavano. L’acquirente, esasperato dai continui ricoveri in officina, chiedeva la sostituzione del mezzo, che però gli veniva negata dal venditore. Lo stesso, quindi, agiva in giudizio con il patrocinio dell’avv. Carmela Fulco, per chiedere, in applicazione del codice del consumo, la risoluzione del contratto con restituzione integrale del prezzo.
La casa madre, negava l’applicazione al caso di specie del codice del consumo, ritenendo che l’acquirente, di professione ingegnere non potesse essere qualificato come consumatore, avendo peraltro acquistato il mezzo con partita IVA.
Il Tribunale, in pieno accoglimento della tesi difensiva sostenuta dall’avv. Fulco, ha statuito un importante e innovativo principio di diritto, innanzitutto l’acquisto di un bene anche se effettuato con partita IVA, non esclude, perciò solo, l’applicazione del codice del consumo.
Dunque, l’ingegnere, può qualificarsi ugualmente consumatore, con le conseguenti tutele “ rafforzate”. In ragione di ciò, è stato riconosciuto il diritto del giovane consumatore alla risoluzione del contratto di vendita, con conseguente restituzione dell’intero prezzo, nonostante l’acquirente avesse chiesto, in prima battuta , la riparazione del mezzo.
Ed infatti per il Tribunale di Reggio Calabria, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti. Nel caso di specie i disagi e gli inconvenienti sopportati dall’acquirente erano divenuti intollerabili, tali da giustificare la richiesta di risoluzione contrattuale, accolta dal Giudice.