(DIRE) Bruxelles, 7 mag. – Il rifiuto di uno Stato membro dell’Unione europea di riconoscere i cambiamenti di nome e di genere acquisiti in un altro Stato membro è contrario ai diritti dei cittadini dell’Unione. È questa la conclusione dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea Richard de la Tour. Il caso in questione riguarda un cittadino rumeno che alla sua nascita, in Romania, era stato registrato come di sesso femminile.
Dopo essersi trasferito nel Regno Unito e aver acquisito la cittadinanza britannica pur mantenendo quella rumena ha deciso di cambiare il suo nome e il suo titolo civile da femminile a maschile, nel 2017. Nel 2020 ha ottenuto il riconoscimento legale della sua identità di genere maschile e nel 2021, sulla base dei documenti ottenuti nel Regno Unito, ha chiesto alle autorità rumene di iscrivere nel suo atto di nascita le indicazioni relative al suo cambiamento di nome, di sesso e di codice numerico personale in modo che quest’ultimo corrispondesse al sesso maschile.
Le autorità rumene hanno respinto le sue richieste, invitandolo a seguire una nuova procedura giudiziaria in Romania, volta a ottenere direttamente l’approvazione del cambiamento di sesso. L’uomo si è rivolto quindi al tribunale di Bucarest per ottenere l’adeguamento del suo atto di nascita alla sua identità di genere e il tribunale si è rivolto a sua volta alla Corte di giustizia per chiedere se la normativa nazionale su cui si basava la decisione di diniego delle autorità rumene fosse conforme al diritto dell’Unione e se la Brexit abbia un impatto sulla causa.
Secondo l’avvocato generale i documenti emessi nel Regno Unito devono essere considerati come quelli di uno Stato membro dell’Unione dal momento che i fatti si sono verificati prima della Brexit. (Pis/Dire) 11:26 07-05-24