“Le differenze culturali non fanno scattare lo stato di abbandono”, accolto il ricorso dell’uomo
Può accadere anche in Italia che un bambino sia affidato a un genitore di religione diversa. A questa importante decisione è giunta la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza 5470/2023 pubblicata l’8 Novembre 2023, ha accolto il ricorso di un senegalese che si opponeva all’adozione del figlio dopo la morte dell’ex italiana e cattolica.
Il minore nato e cresciuto con madre cattolica, una volta orfano, non può essere portato via e dichiarato adottabile solo perché il padre è musulmano: le differenze culturali non fanno scattare lo stato di abbandono. Sono sempre possibili, tuttavia, verifiche e percorsi terapeutici con i servizi sociali.
Per gli Ermellini, «la legge n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento».
Per questo, spiega ancora il Collegio di legittimità, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “E’ sbagliato il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo inidoneo come genitore: tali fattori non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell’esclusione della capacità genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale della minore, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato.
Tanto più che «la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una “extrema ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell’art. 8 della I. n. 183 de! 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto”.
c.s. – Sportello dei Diritti