CODACONS: Tribunale riconosce danno da ritardata consegna del bagaglio

(DIRE) Roma, 8 ott. – Il passeggero ha sempre diritto al risarcimento del danno da ritardata consegna del bagaglio, e la compagnia aerea è tenuta a indennizzare il viaggiatore anche quando il disservizio è causato dall’aeroporto di destinazione. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Roma in una causa promossa dal Codacons per conto di un passeggero che non si era visto consegnare la propria valigia una volta atterrato in Bielorussia. Il caso riguarda un cittadino italiano che nell’agosto del 2013 volava da Roma a Minsk e subiva la perdita del proprio bagaglio, che gli veniva riconsegnato solo 6 giorni dopo l’atterraggio.

Il passeggero si rivolgeva al Codacons che intentava una prima causa dinanzi al Giudice di pace di Roma il quale, accogliendo le richieste dell’associazione, condannava la Belavia Belarusian Airlines a riconoscere 1.000 euro di risarcimento al viaggiatore per ritardata consegna del bagaglio.

Contro tale sentenza la compagnia aerea presentava ricorso al Tribunale civile di Roma che ora, nella persona del giudice Gabriello Erasmo, ha confermato la condanna al risarcimento, con una sentenza in cui si legge: “Nel caso in esame risulta che l’Avv. R. ha inviato il reclamo a mezzo raccomandata contenente formale denuncia dell’evento occorso con contestuale richiesta di risarcimento danni in data 22.08.2013, ovvero 14 giorni dopo il ritrovamento e la riconsegna del bagaglio in questione.

Deve evidenziarsi altresì, che contrariamente a quanto asserito dall’odierna appellante, la richiamata normativa (Convenzione di Varsavia, ndr) indica chiaramente come il reclamo debba essere inviato entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio, senza far riferimento al momento del ricevimento della stessa da parte del destinatario ai fini del computo del termine di decadenza […]

Si evidenzia a tal proposito che lo smarrimento del bagaglio, è un evento dannoso la cui responsabilità, è da attribuirsi al vettore Belavia ai sensi dell’art. 1681 c.c. secondo cui “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”

[… Orbene, nel caso di specie la Belavia, deduceva che lo smarrimento, con conseguente consegna ritardata del bagaglio, non fosse avvenuto per causa alla stessa imputabile, attribuendo la responsabilità al malfunzionamento dei nastri trasportatori all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e, quindi, alla società ARE che gestisce la distribuzione dei bagagli all’interno dell’aeroporto indicato.

Tale circostanza non risulta provata in atti da parte dell’appellante ed, in ogni caso, la responsabilità della Compagnia Aerea sussisterebbe ugualmente nei confronti del viaggiatore […] Ne consegue altresì che il risarcimento riconosciuto dal Giudice di prime cure all’Avv. Ramadori a seguito dell’accertamento della responsabilità del vettore Belavia, liquidato ai sensi dell’art. 22 c. 4 della Convenzione di Varsavia, sia da ritenersi congruo e legittimo”.

La compagnia aerea Belavia Belarusian Airlines è stata così condannata non solo a pagare 1.000 euro a titolo di risarcimento in favore del viaggiatore, ma anche a rifondere al Codacons le spese legali di giudizio quantificate in 2.252 euro. L’associazione ricorda infine che tutti i passeggeri che subiscono lo smarrimento o la ritardata consegna del bagaglio possono agire attraverso il Codacons per ottenere gli indennizzi previsti dalla normativa. (Com/Red/Dire) 16:44 08-10-23

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