Tribunale di Frosinone accoglie l’appello dell’automobilista che rileva l’assenza di prova di delega nei confronti del Viceprefetto e se si tratti di vice prefetto vicario o aggiunto. Annullato in appello il verbale per autovelox e condannata alle spese la prefettura dopo che il giudice di pace aveva convalidato l’ordinanza prefettizia
Va annullata l’ordinanza ingiunzione del prefetto se manca l’indicazione della qualità del soggetto firmatario. In particolare, il provvedimento è nullo se omette di precisare se il soggetto che l’ha sottoscritta rivesta la qualità di vice prefetto vicario o di quello aggiunto, impedendo con ciò al destinatario del provvedimento di comprendere se costui abbia o meno il potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione, senza la previa delega del prefetto titolare e quindi anche di comprendere se debba o meno attivarsi per ricercare e fornire in giudizio, nel caso si tratti di vice prefetto aggiunto, la prova contraria alla presunzione iuris tantum di esistenza della delega.
A stabilirlo, un’importante e significativa sentenza del Tribunale di Frosinone, la 912/2023 depositata lo scorso 14 Settembre dal giudice dottor Stefano Troiani, che ha accolto l’appello di un automobilista leccese rivoltosi allo“Sportello dei Diritti”, assistito dall’avvocato Emanuela Toscano, che in primo grado si era visto convalidare l’ordinanza d’ingiunzione prefettizia di rigetto di un ricorso avverso un verbale contestato a seguito di autovelox, pur eccependo, tra l’altro l’assenza di delega da parte del Prefetto.
Il giudice di secondo grado con puntuale motivazione ha così rilevato: “A tale riguardo, infatti, l’impugnata ordinanza –ingiunzione risulta emessa e sottoscritta dal Dirigente dell’Area III, Viceprefetto, senza che sia specificato se trattasi di vice prefetto vicario o aggiunto.
In sostanza, l’ordinanza-prefettizia omette di precisare se il soggetto che l’ha sottoscritta rivesta la qualità di vice prefetto vicario o di quello aggiunto, impedendo con ciò al destinatario del provvedimento di comprendere se tale soggetto abbia o meno il potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione, senza la previa delega del prefetto titolare e quindi anche di comprendere se debba o meno attivarsi per ricercare e fornire in giudizio, nel caso si tratti di vice prefetto aggiunto, la prova contraria alla presunzione iuris tantum di esistenza della delega.
Ciò configura una grave lesione del diritto di difesa, risultando taciuta una circostanza essenziale tesa ad accertare l’estensione dei poteri del soggetto firmatario del provvedimento. Del resto, la predetta qualità non è stata nemmeno esplicitata nella memoria costituzione dell’Amministrazione opposta, né è stato acquisito agli atti di causa l’atto prefettizio, con il quale il Prefetto ha attribuito al soggetto firmatario dell’ingiunzione la titolarità dell’incarico di Dirigente dell’Area III” La conseguenza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello“Sportello dei Diritti”, è che il tribunale ha accolto l’appello, annullando l’ordinanza di convalida emessa dal Giudice di Pace di Frosinone e condannando alle spese l’amministrazione. (foto di repertorio)
c.s. – Sportello dei Diritti