Al via la Riforma della Giustizia

Abrogazione dell’abuso d’ufficio, modifica del reato di traffico di influenze illecite, riforma delle intercettazioni per rafforzare la privacy dei terzi, intervento sulle misure cautelari per garantire maggior contraddittorio tra le parti, limitazione del potere di appello del pubblico ministero. Sono questi i punti principali previsti dal primo pacchetto di riforma della giustizia elaborati  dal ministro Carlo Nordio e a breve discussi in CdM.
Abolizione reato abuso d’ ufficio
Foto di aymane jdidi da Pixabay

L’abuso d’ufficio è il reato che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge  , omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,  procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto . L’abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione. L’abolizione del reato di abuso d’ufficio viene motivata innanzitutto facendo riferimento agli scarsissimi risultati prodotti dal reato sul piano giudiziario:“Il numero complessivo delle condanne sale nel 2021 solo a 18 casi in dibattimento di primo grado (passibili anche di riforma in appello o in cassazione), a riprova che l’ammontare complessivo di fatti ritenuti riconducibili alla disposizione dell’art. 323 del codice penale è ridottissimo”, così si legge nella bozza del provvedimento. Il testo, tuttavia, prevede la possibilità di fare un passo indietro in caso di richieste specifiche in materia provenienti da parte delle istituzioni europee.

Reato traffico influenze illecite
Il traffico di influenze illecite si verifica quando, di fronte a iter burocratici nell’ambito della pubblica amministrazione, un soggetto o più soggetti sfruttano conoscenze influenti al fine di ottenere favori e agevolazioni, spesso anche pagando somme di denaro. Il reato di traffico di influenze illecite  previsto dal 346-bis del codice penale, viene meglio definito e tipizzato, anche qui per andare incontro alle numerose richieste giunte dagli amministratori locali. A fronte di questa maggiore tipizzazione, aumentano le pene previste, che andranno da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Pubblicazione intercettazioni
Le modifiche sulle intercettazioni  hanno “lo scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento, rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate”. Viene per questo modificata la normativa che riguarda la pubblicazione delle intercettazioni da parte dei giornalisti, prevedendo che “il divieto di pubblicazione decada solo allorquando il contenuto intercettato sia ‘riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento’”.

La riforma amplia anche l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (i cosiddetti brogliacci), in particolare viene previsto il dovere dei giudici di “stralciare” dai loro provvedimenti le intercettazioni  che includono, oltre ai già previsti ‘dati personali sensibili’ anche quelli ‘relativi a soggetti  terzi diversi dalle parti’ (fatta salva, anche in questo caso, l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini)”.

Misure cautelari: principio del contradditorio preventivo 
Il DDL  introduce  “il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato ‘a sorpresa’”. Questo è pensato “ per , se consentito dalle concrete circostanze,  evitare l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva e per consentire al giudice di essere nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione, e anche un contatto diretto, con l’indagato prima dell’adozione della misura”.

Quanto alla collegialità della decisione sulla misura restrittiva in carcere, la riforma “prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in formazione collegiale ( 3 giudici) sull’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La disposizione non è stata estesa all’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per sottolineare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva carceraria”. La collegialità riguarda dunque solo la più grave delle misure cautelari.

Avviso di garanzia
 Il DDL prevede che “la notificazione avvenga con modalità che tutelino l’indagato da ogni conseguenza impropria”. Per questo, ribadendo la regola generale secondo cui la consegna dell’atto ,anche quando effettuata a persona diversa del destinatario, dev’essere effettuata con modalità tali da garantire la riservatezza di quest’ultimo”, si  limita la possibilità di impiego della polizia giudiziaria alle sole situazioni di urgenza che non consentano il ricorso alle modalità ordinarie”.
Potere appello Pubblico Ministero
Rilevante, infine, la modifica che limita il potere d’appello del pubblico ministero: viene escluso che “l’organo dell’accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di proscioglimento relative a reati di contenuta gravità individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l’art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio”. Restano quindi appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale.

Nuove assunzioni magistrati

La riforma prevede l’assunzione di 250 nuovi giudici e stringe i tempi del concorso di accesso.

Miriam Sgrò

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