Paziente risarcito anche quando non prova che avrebbe rifiutato l’operazione se informato su rischi
Più tutela per i pazienti vittime della malasanità. L’ASL risarcisce anche se il paziente non prova che, se fosse stato informato in modo corretto dai medici sui rischi di complicanze, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’operazione. Ciò benché nella specie l’intervento chirurgico risulti eseguito in modo corretto e la complicanza post operatoria verificatasi si manifesta soltanto in pochi casi ed è dovuta alla cicatrice: c’è eccome il danno iatrogeno, vale a dire l’aggravamento delle condizioni dopo l’opera dei sanitari, una circostanza del tutto inattesa dal paziente.
E dunque si presumono le sofferenze risarcibili in termini di sorpresa, impreparazione e maggiore afflizione da parte dell’interessato; conseguenze che sono tanto più rilevanti quanto meno prevedibile è la complicanza. È quanto emerge dall’ordinanza 16633/2023 pubblicata il 12 giugno 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione.
Diventa definitiva la condanna a carico dell’azienda sanitaria: pagherà danni per 7 mila euro al paziente che va sotto i ferri per una banale ernia del disco, ma poco dopo sente aumentare i dolori per i quali si era convinto a entrare in sala operatoria. Ottiene ora il risarcimento del danno non patrimoniale diverso da quello biologico per la lesione del diritto all’autodeterminazione. Manca, infatti, un vero e proprio consenso informato del malato: è accertato che i sanitari non adempiono in modo corretto l’obbligo d’informazione costituito a loro carico.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Non conta che la complicanza sia determinata dalla reazione alla cicatrice dovuta a fattori di predisposizione individuale del paziente. Né che in operazioni del genere fibromi o aderenze chirurgiche si formino soltanto nel 5 per cento dei casi.
È complicanza ogni evento correlabile alla prestazione sanitaria che è prevedibile in base alla letteratura medica, salvi i casi del tutto eccezionali. Anche se il paziente non prova che avrebbe rifiutato l’intervento, deve presumersi che abbia sofferto, viste le gravi condizioni successive all’operazione: conseguenze che sono tanto più rilevanti come danno risarcibile quanto più improbabile può considerarsi la complicanza e che vanno apprezzate in uno schema concettuale diverso dal danno alla salute”.
c.s. – Sportello dei Diritti