Bova Marina, il Giudice del Lavoro reintegra Filippo Altomonte nel ruolo di Responsabile del Sevizio di Polizia Locale

riceviamo e pubblichiamo

Il dipendente del Comune del reggino aveva presentato ricorso contro il trasferimento ad altra mansione deliberata dall’amministrazione

Ricorso accolto, delibera annullata e riassegnazione al settore di competenza, nell’ambito della struttura comunale: questa, in estrema sintesi, la risultante della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in ordine al contenzioso occorso tra il dipendente Filippo Altomonte, assistito dagli avvocati Domenico Violi e Annunziato Antonio Denisi, e il Comune di Bova Marina.

I fatti risalgono al 2021, quando l’amministrazione della cittadina del reggino aveva deliberato il trasferimento dell’Altomonte dal Settore tecnico, concernente il Servizio di Polizia Municipale, a quello amministrativo. Una disposizione contestata dal dipendente comunale, secondo il quale si era di fronte a un grave demansionamento.

A sostegno della domanda di rassegnazione, Altomonte ha affermato come il trasferimento, che avrebbe violato una serie di articoli di legge, tra cui quello (art.7) della Legge Regionale 15/2018 – sulla scorta del quale il personale di Polizia Locale non può essere destinato allo svolgimento di attività e compiti distinti da quelli previsti dalla Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale.

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Ente, il quale, sosteneva Altomonte, nella risposta inerente alla sua richiesta, presentata in autotutela, di revocare il provvedimento della delibera di trasferimento, aveva indicato motivi riguardanti “criticità e divergenze con l’amministrazione”; motivazioni dissimili da quelle presenti nella delibera, consistenti in presunti procedimenti disciplinari a proprio carico. Una giustificazione, questa, asseritamente priva di fondamento, vista l’assenza di procedimenti di tal genere a carico dell’Altomonte.

Una ricostruzione, quella del dipendente comunale, ovviamente smentita dall’Ente, il quale ha sostenuto come il provvedimento fosse dovuto a esigenze organizzative, che avevano comportato il ricollocamento del ricorrente nel settore amministrativo, al fine di sopperire a croniche carenze di personale ivi presenti, affermando, altresì, l’assenza di un demansionamento, visto il mantenimento, da parte di Altomonte, della qualifica di istruttore direttivo anche nel nuovo settore, nonché dell’indennità di vigilanza ed evidenziando, infine – attraverso un excursus relativo all’esistenza del Servizio di Polizia Municipale –, come quest’ultimo fosse stato dismesso per esigenze organizzative dell’Ente e che alcun intento ritorsivo, pertanto, poteva rinvenirsi nella scelta di assegnare il ricorrente al settore amministrativo.

Una controversia, in ordine alla quale il procedimento cautelare si già era concluso con la sospensione provvisoria della delibera, che ha determinato l’accoglimento del ricorso, con l’oggetto della decisione attinente all’asserito dimensionamento subito da parte del ricorrente. Nello specifico, il giudice del lavoro Francesco De Leo, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento afferentemente all’annullamento della delibera di ricollocamento, che appare viziata, e ha disposto la riassegnazione effettiva e definitiva del dipendente al Settore tecnico – Servizio Polizia Locale, nella qualità di responsabile di quest’ultimo, condannando il Comune al pagamento delle spese.

Pierfrancesco Greco

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