La Cassazione: nuovo giro di vite all’utilizzo indiscriminato degli autovelox

Con un orientamento nuovo  annullati multa e taglio punti sulla strada con doppia linea continua. È necessaria la contestazione immediata perché non è una via a scorrimento veloce. No apparecchiature automatiche di rilevamento

La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox. Addio alla multa e al taglio dei punti patente perché a rilevare l’eccesso di velocità l’autovelox, all’automobilista che corre su una strada con la doppia linea continua. Si tratta non di via a scorrimento veloce ma a doppio senso: è necessaria la contestazione immediata da parte degli agenti. È quanto stabilito con un orientamento nuovo dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 5078/2023 pubblicata il 17 febbraio 2023, ha annullato la multa per eccesso di velocità fatta a un automobilista fotografato dall’autovelox su una strada a doppia linea continua. Sicuramente, scrivono gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, non poteva trattarsi di strada a scorrimento veloce, l’unica dove sono ammessi sistemi di rilevamento automatico, senza la necessità di contestazione immediata. Secondo la seconda sezione civile, l’art.139, comma 6 , lett. a) del Regolamento del Codice della Strada, prevede che le strisce affiancate continue, come quelle rilevate dal giudice di merito sono necessarie per separare i sensi di marcia nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia”. Gli artt. 138, 138, comma 1 e 2, 139 e 141 del DPR 495/92 distinguono le strisce “di separazione dei sensi di marcia” dalle strisce di “margine della carreggiata”. Alla luce di queste norme, il giudice di merito ha errato nel qualificare la strada in cui è stata contestata la violazione come strada a scorrimento veloce in quanto si trattava di strada a una sola carreggiata. Infatti, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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