Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Lecce annulla cartella esattoriale perché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione prima di emetterla ha l’obbligo di verificare l’esistenza della pretesa tributaria sottesa

 Violati i principi di lealtà, collaborazione e buona fede di cui all’art. 12 L. n. 212 del 2000

Con l’interessante sentenza n. 77-2023 la C.G.T. di I Grado di Lecce cha annullato la cartella esattoriale della DOGRE, perchè non si era informata preventivamente, come eccepito dal difensore Avv. Alessandro Villani.

Infatti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’Agenzia Delle Entrate-Riscossione, in quanto società preposta, in base alle leggi ed ai regolamenti, all’incasso dei crediti tributari, ha l’obbligo di controllare preventivamente la regolarità del ruolo e della legittima esistenza della cartella prima di emettere qualsivoglia atto di riscossione, assicurandosi della esistenza del credito tributario e provvedendo, se del caso, all’annullamento di eventuali atti illegittimamente emessi.

Nella concreta fattispecie, l’Agenzia Delle Entrate-Riscossione, non solo omise di espletare la preventiva ed obbligatoria attività di controllo sulla esistenza del titolo presupposto, ma non si curò nemmeno di annullare la illegittima della pretesa tributaria. In tal modo l’Agenzia Delle Entrate-Riscossione. risulta avere tenuto un comportamento palesemente contrario ai principi di lealtà, collaborazione e buona fede di cui all’art. 12 L. n. 212 del 2000.

Trattasi di comportamento che rivela assoluta carenza del doveroso rispetto dei diritti del contribuente ed evidenzia assoluta non curanza per l’osservanza della legge manifestando in tal modo la sussistenza dell’elemento soggettivo che è richiesto per l’accoglimento della domanda di annullamento dell’avviso di accertamento e della pretesa in esso contenuto.

c.s. – Giovanni D’Agata

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