Il verbale dei vigili non vincola il giudice sulla colpa del sinistro perché è esclusa la fede privilegiata

Esclusa l’efficacia ex articolo 2700 Cc sull’accertamento: le percezioni sensoriali degli agenti possono essere contestate con ogni mezzo. No alla somma fra indennizzo e risarcimento. Lo ha sancito il giudice del Tribunale di Cosenza

La contestazione immediata dell’infrazione al codice della strada effettuata dai vigili urbani dopo il sinistro non vincola il giudice del merito nell’attribuzione della colpa: la responsabilità ben può essere distribuita in modo diverso fra i conducenti antagonisti all’esito del contraddittorio processuale.

Il verbale di accertamento, infatti, non è assistito da fede privilegiata soprattutto rispetto alle percezioni sensoriali dei verbalizzanti. Deve inoltre essere esclusa la sommatoria fra indennizzo e risarcimento del danno perché entrambi gli istituti prestano tutela a un unico bene della vita: il danno alla salute. È quanto emerge dalla sentenza 1940/22, pubblicata l’11 novembre dalla prima sezione civile del tribunale di Cosenza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, di cui ha scritto il sito Cassazione.net.

Non trova ingresso, sul punto, la domanda proposta dalla donna che pure nel sinistro ha riportato un’invalidità permanente al 17 per cento. Nessun dubbio che in base al prudente apprezzamento del giudice si possa arrivare a una ripartizione della responsabilità diversa da quella che emerge dal verbale che accerta l’infrazione, a patto che vi sia una congrua motivazione.

foto di GNS

Le percezioni sensoriali dei vigili, d’altronde, sono passibili di erronea acquisizione o valutazione e possono essere contestate liberamente con ogni mezzo di prova. E la verifica dell’an debeatur dell’illecito da circolazione deve essere considerato dall’insieme degli elementi obiettivi e confessori raccolti agli atti. Che possono essere contrastati soltanto mediante specifici elementi contrari di valutazione; circostanze, queste, che devono essere provate dal conducente del veicolo che deduce la colpa esclusiva della controparte oppure una diversa misura nella gradazione della responsabilità: non basta una mera difesa.

La dinamica, nella specie, corrisponde invece a quella descritta nel verbale: all’attrice va il 70 per cento della colpa perché non si è fermata allo stop. Dalla clausola contrattuale, poi, emerge che a essere contemplato è proprio il danno biologico già richiesto all’assicurazione: il risarcimento sarebbe oggetto di un’inutile duplicazione e dunque il quantum della domanda non può superare il differenziale fra l’entità del danno subito e quello che è già oggetto di liquidazione a livello indennitario. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti

banner

Recommended For You

About the Author: PrM 1