La Telecom condannata a pagare migliaia di euro per aver attivato in ritardo la linea telefonica
Via libera al risarcimento dei danni a favore di chi subisce ritardi nell’allaccio del nuovo servizio. Risarciti 17 mila euro ad un’azienda dalla compagnia telefonica per il ritardo nell’attivazione della linea presso la sede della ditta, in questo caso, di tre anni. Con l’ordinanza 34152 depositata il 21 novembre 2022 la Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia telefonica. Legittima la domanda di risarcimento del danno dell’utente della compagnia telefonica che si è visto attivare la linea telefonica dopo tre anni dalla richiesta. La ritardata attivazione del servizio non era riconducibile, come sostenuto dalla ricorrente, all’esistenza di fattori tecnici ostativi ad un tempestivo allaccio alla rete telefonica ad essa non imputabili, poiché dalla documentazione prodotta dall’utente emergeva che le istanze volte ad ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’ampliamento della rete e la posa dei relativa cavi telefonici erano state inoltrate alle competenti autorità amministrative a fronte di una richiesta di attivazione della linea telefonica da parte del consumatore. A nulla rileva, poi, la difesa della compagnia telefonica circa l’applicazione delle previsioni di cui al Regolamento in materia di indennizzi previsto per la definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato dall’Autorità garante per le telecomunicazioni, in quanto né nel Dlgs 259/2003, né nel Regolamento approvato con delibera 173/07/Con, richiamato nella delibera 73/11/Cons, era contenuta una disposizione che ne limitasse l’applicazione ai casi sottoposti al vaglio dell’Agcom. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Di conseguenza, la Corte d’appello di Catanzaro ha correttamente tratto la conclusione dell’insussistenza di una valida ragione ostativa alla possibilità anche per il giudice investito di una di tali controversie in sede contenziosa ordinaria di attingere da detta disciplina elementi utili per determinare la misura degli indennizzi. Dunque, è legittimo il risarcimento del danno liquidato in conformità ai criteri di computo previsti dalla delibera Agcom 73/11/Cons del 16 febbraio 2011, con specifico riguardo alle ipotesi di ritardata attivazione dell’utenza telefonica e dei servizi accessori relativi all’allaccio alla rete internet, nonché di omesso inserimento nell’elenco degli abbonati”. Di qui la condanna della Telecom al risarcimento dei danni subiti dalla società che per il comportamento negligente della compagnia telefonica era rimasta priva di utenza per un periodo piuttosto lungo.
Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”