La Cassazione. Reddito di cittadinanza è sufficiente per i figli “bamboccioni”: stop mantenimento ai figli trentenni disoccupati

L’obbligo non può essere a oltranza neppure al Sud Italia dove è più difficile trovare un lavoro

Tempi duri per i “bamboccioni” con un nuovo indirizzo della Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni perennemente disoccupati da parte dei genitori divorziati. Il reddito di cittadinanza, o comunque le misure di sostegno, debuttano in una ordinanza della Suprema Corte, la n. 29264 depositata oggi, dando ragione ad un padre (in amministrazione di sostegno) che a distanza di 7 anni dalla separazione continuava a foraggiare la figlia quasi trentenne, divenuta a sua volta madre ma ancora residente nella casa familiare con la sua ex moglie. Non hanno infatti diritto al mantenimento neppure se vivono ancora a casa con mamma e in territori, come alcune zone del sud, dove è più difficile reperire un lavoro. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La decisione degli Ermellini poggia su due principi. In primo luogo, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro  tuttavia il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre”.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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