L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo aggiornamento della sua Guida al Bonus Facciate. L’ultimo risaliva al Luglio del 2021, ma come ben sappiamo nell’ultimo anno le cose sono molto cambiate, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di detrazione, passata dal 90% al 60%, e le varie norme sulla cessione del credito. Si tratta di un documento utile per avere un quadro completo (e ufficiale) dell’agevolazione, da tenere sotto mano soprattutto ora che il tempo per usufruirne sta per finire: la proroga del Bonus Facciate prevista dall’ultima Legge di Bilancio (n. 234/2021), termina infatti il 31 Dicembre 2022.
Ricordiamo che per beneficiare della detrazione di imposta pari al 60% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 (era del 90% per quelli del 2020 e 2021), è necessario eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (anche solo pulitura o tinteggiatura) degli edifici esistenti, anche strumentali, senza limiti massimi di spesa. Ricordiamo anche che non essendo soltanto una detrazione Irpef, ma anche Ires, il bonus può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Guida Bonus Facciate 2022
Il documento raccoglie al suo interno chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione, spiegando nel dettaglio a chi spetta, come si utilizza, quali sono le alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del credito) e la cumulabilità con altre agevolazioni.
Si trovano poi tutte le indicazioni su quali sono gli interventi agevolabili, modalità di pagamento e altri adempimenti, oltre a tutta la normativa di riferimento.
La parte più rilevante dell’aggiornamento della Guida dell’Agenzia delle Entrate, come anticipato, riguarda la parte delle alternative alla detrazione, quindi cessione del credito e sconto in fattura.
Come sappiamo infatti, per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.
Questi documenti devono essere sempre richiesti, a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10 mila euro (le spese per il rilascio sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti).
Visto e attestazione non sono necessari solo nei seguenti casi:
- il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi
- per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 Novembre 2021 per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione.