Nulla l’assunzione del lavoratore privo di requisiti per le mansioni da svolgere effettuato senza selezione pubblica: anche le partecipate dei Comuni devono garantire trasparenza nelle procedure
Licenziato il raccomandato. E ciò perché è nulla l’assunzione effettuata dalla società che svolge un servizio pubblico nei confronti del lavoratore del tutto privo delle competenze previste dal contratto; un’assunzione clientelare, dunque, al punto che l’amministratore delegato della spa risulta condannato in sede penale per abuso d’ufficio.
Nullo il contratto di assunzione, o comunque annullabile per errore del consenso, scatta l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. E ciò perché il decreto legge 112/08 ha imposto anche alle partecipate dei Comuni di reclutare il personale con procedure imparziali e trasparenti. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Diventa definitivo il provvedimento espulsivo adottato a carico del lavoratore assunto alla chetichella da una delle società che gestisce il trasporto pubblico in città: non c’è selezione pubblica né pubblicità dei criteri adottati per la scelta dei candidati. È irrilevante che la partecipazione pubblica non sia diretta: conta solo che il servizio sia gestito per intero con capitale e controllo pubblico.
Il decreto legge 112/08 ha imposto paletti precisi alle società partecipate dagli enti locali che svolgono servizi pubblici locali: devono assumere il personale nell’ambito di procedure che garantiscano un’adeguata trasparenza secondo criteri di imparzialità, economicità e celerità. Insomma: servono meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; il tutto da parte di commissioni formate soltanto con esperti di provata competenza.
La disposizione ex articolo 18 del dl 112/08, d’altronde, aveva una portata immediatamente precettiva, anche senza le integrazioni contenute nella norma regolamentare: la norma mostrava un grado di determinazione tale da consentire l’immediato adeguamento da parte dei destinatari, considerando anche il limite dei sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.”
c.s. Giovanni D’Agata