La Cassazione: Stop bollette telefoniche a 28 giorni, definitiva la sanzione al gestore

Pregiudizievole per gli utenti la riduzione del periodo di fatturazione: maschera l’aumento dei costi e costituisce una pratica commerciale sleale

Basta con le bollette del telefono a 28 giorni. Sanzionato l’operatore di tlc che passa dalla fatturazione su base mensile o suoi multipli per i servizi di telefonia fissa e ad una periodicità almeno quadrisettimanale per quelli di telefonia mobile, a quella ridotta a meno di un mese. La cadenza inferiore maschera l’aumento dei costi costituendo una pratica commerciale sleale.

È quanto emerso dall’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione depositata il 6 Settembre 2022. Rigettato il ricorso del gestore telefonico avverso la decisione in favore del Codacons, del Movimento consumatori, di altre associazioni a sostegno degli utenti telefonici e dell’Agcom relativa all’impugnazione da parte della società della delibera dell’autorità con la quale quest’ultima aveva imposto al gestore tlc di ritornare alla fatturazione su base mensile o suoi multipli per i servizi di telefonia fissa e ad una periodicità almeno quadrisettimanale per quelli di telefonia mobile, nonché della delibera di irrogazione di una sanzione di 1 milione 160 mila euro per mancata ottemperanza alla prima delibera.

La società di tlc, infatti, aveva aumentato di circa l’8,6 per cento i costi dei servizi per i contratti di telefonia fissa con bollette a 28 giorni invece che a cadenza mensile. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La scelta di una fatturazione dei servizi erogati con cadenza a 28 giorni, anziché a cadenza mensile, determina una violazione del principio di trasparenza, rendendo meno intellegibile l’effettivo costo del servizio al fine di non consentire la percezione immediata dell’aumento della tariffa ed impedendo perciò una libera valutazione delle offerte.

La condotta, quindi, appare sleale non solo perché induce l’utente a non cogliere l’aumento della tariffa, ma anche perché limita drasticamente il diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata. Legittima, infine, l’attivazione del rimedio generale posto dalla legge sull’ordinamento delle Autorità di regolamentazione, attraverso l’imposizione da parte dell’Agcom del pagamento dell’indennizzo, a fronte di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, nei confronti della società.”

c.s. – Giovanni D’Agata

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