Nessuna norma del regolamento al Cds subordina l’esercizio del diritto degli invalidi all’assolvimento di un onere informativo ulteriore in favore dell’ente locale
Fatta giustizia nei confronti per i portatori di handicap e contro gli accertatori che si ostinano nella prassi della richiesta preventiva di passaggio quando dovrebbe essere sufficiente una comunicazione a posteriori. In questo caso di specie ad essere bastonato dai giudici di legittimità è il Comune di Milano. Il disabile può transitare sulla corsia preferenziale e nelle ztl senza comunicare preventivamente la targa al Comune. Nessuna norma del regolamento al codice della strada subordina, infatti, l’esercizio del diritto degli invalidi all’assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente locale.
Lo ha affermato la Cassazione (il documento è consultabile in fondo all’articolo) che ha accolto il ricorso di un uomo. Il giudice di pace aveva respinto il suo ricorso contro la multa che gli era stata comminata per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Il tribunale ha poi confermato la decisione rilevando che nei centri abitati i Comuni possono limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
L’ente locale peraltro aveva subordinato l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi, tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo. Tale condizione, secondo il tribunale, aveva lo scopo di permettere all’ente locale di inserire la targa all’interno della banca dati predisposta dall’amministrazione, consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito. Nel caso in esame invece il trasgressore, titolare di regolare pass per disabili rilasciato da un altro Comune, aveva utilizzato l’auto del padre senza avere effettuato la preventiva comunicazione.
La controversia è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha contestato la decisione per aver affermato che la comunicazione della targa, pretesa dall’amministrazione, dovesse essere preventiva. La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha affermato che il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all‘interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che pertanto, “l’esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico. L’articolo 381 del regolamento al codice della strada disciplina infatti le modalità di rilascio del pass invalidi, avente natura e funzione di un’autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l’esposizione nella parte anteriore del veicolo del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali. Né, ha concluso la Cassazione, è possibile frapporre alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all’approntamento di meccanismi tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione.”
c.s. – Giovanni D’Agata