La Cassazione: il consulente risarcisce il cliente al quale non ha consigliato la rottamazione. Lo studio associato risponde per gli errori del singolo professionista

Il consulente è tenuto a risarcire il cliente al quale non ha consigliato per tempo la rottamazione. Non solo. Lo studio associato risponde per gli errori del singolo professionista. Questi, in sintesi, i principi espressi dalla Corte di cassazione che, con un’ordinanza, ha respinto il ricorso di una società di commercialisti di Asti che non aveva presentato nei tempi l’istanza per la rottamazione. A omettere la domanda era stato uno degli associati. Inutile per la difesa sostenere che il risarcimento del danno non poteva ricadere su tutto lo studio. Per i Supremi giudici la responsabilità ricade interamente sull’ente quando viene fatto in nome e per conto di questo. E comunque è una valutazione che spetta al giudice di merito. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’eccezione del cui omesso esame la società ricorrente si duole rientra nella previsione di cui al secondo comma dell’art. 1227 c.c.: ed infatti il non avvalersi di un provvedimento normativo di condono è una condotta che non causa il danno, ma aggrava quello già prodotto dal fatto illecito o dall’inadempimento. L’eccezione di aggravamento del danno di cui all’art. 1227, comma secondo, c.c., non è rilevabile d’ufficio, ma è riservata all’iniziativa di parte.”

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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