La Cassazione: Inail indennizza il mobbing. Riconosciuta come malattia professionale la depressione del lavoratore perseguitato

Sì alle prestazioni previste per il danno biologico: coperte le patologie psichiche indotte dall’organizzazione del lavoro. Condotta vessatoria isolare chi si oppone alla governance

L’Inail deve indennizzare anche il mobbing. Il lavoratore depresso perché perseguitato dal datore ha diritto alle prestazioni previdenziali commisurate alla percentuale di danno biologico riconosciutagli: devono essere ristorate dall’istituto, infatti, tutte le malattie che hanno origine nel rischio del lavoro, comprese le patologie di natura psichica che sono indotte dall’organizzazione del lavoro. E non c’è dubbio che sia vessatoria la condotta del datore che costringe all’ozio il dipendente, isolandolo dai colleghi, soltanto perché l’interessato si oppone ad alcune scelte della governance, ritenendole illegittime.

È quanto emerge dalla sentenza 89/2022 pubblicata dalla sezione lavoro del tribunale di Teramo. È accolta la domanda: il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previdenziali previste per il grado di inabilità del 6-7 per cento riportato a causa di un disturbo dell’adattamento, il tutto a far data dalla domanda amministrativa. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Non c’è dubbio che la sindrome mista ansia-depressione di grado lieve sia dovuta a una condizione lavorativa di natura avversativa.

Tutto comincia con l’avvicendamento al timone dell’azienda pubblica: i rapporti con i nuovi vertici proprio non vanno perché il dipendente propone una serie di osservazioni rispetto ad alcune decisioni della governance, che reputa poco chiare. E rifiuta di eseguire alcune richieste che ritiene non consentite.

Risultato? Si ritrova del tutto svuotato di mansioni a gestire un ufficio senza dipendenti né budget, con l’unico compito di implementare un software già esistente, mentre i colleghi che lo evitano perché sanno degli attriti con i piani alti. Di più. Dopo il trasferimento dell’interessato, la struttura non risulta più rinnovata, ciò che conferma la finalità punitiva: è stata creata solo per demansionarlo e metterlo all’angolo. La malattia è accertata dal consulente tecnico d’ufficio sulla base di esami clinici, diagnostici e strumentali.

E l’eziologia professionale della malattia va riconosciuta perché il lavoratore dimostra il nesso causale con la ritorsione del datore. È assicurata all’Inail, d’altronde, ogni tecnopatia che si può ritenere conseguenza dell’attività lavorativa, anche se non risulta compresa fra le malattie o i rischi tabellati.”

c.s.

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