Il ministero della Salute non paga l’indennizzo anche se il paziente è contagiato dopo la vaccinazione che invece avrebbe dovuto proteggerlo. L’equo ristoro, infatti, può scattare soltanto quando c’è un nesso causale fra la somministrazione e il danno patito dalla persona: dunque in caso di reazione avversa e non quando è l’organismo del paziente che non risponde al farmaco inoculato. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 27 Giugno 2022 dalla quarta sezione civile della Cassazione.
La Suprema corte decide nel merito rigettando la domanda ex articolo 1, comma primo, della legge 210/92, con una pronuncia di cui sentiremo parlare nel contenzioso post-Covid: nessun ristoro per la persona, allora minorenne, contagiata dalla parotite nonostante la vaccinazione trivalente che copre anche contro morbillo e rosolia. Nessun dubbio che l’equo ristoro spetti anche in favore del danneggiato che si è sottoposto a vaccinazioni soltanto raccomandate, oltre che a quelle obbligatorie.
L’equo ristoro a carico della collettività si giustifica perché il soggetto passivo del trattamento sanitario resta danneggiato anche per tutelare la salute altrui. Il ricorso del ministero della Salute, tuttavia, trova ingresso laddove denuncia che la mancata risposta al vaccino legata a fattori individuali non può essere equiparata alla reazione avversa dovuta alla somministrazione. Il fatto che genera il diritto all’indennizzo è l’inoculamento del siero che si rivela dannoso per il soggetto: il principio risulta affermato per la vaccinazione anti-poliomelite ma si può estendere alla trivalente per identità di ratio.
Spese di giudizio compensate per l’esistenza di un orientamento di giurisprudenza non consolidato. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “E sono considerazioni di ordine sistematico, oltre che l’interpretazione letterale della norma, a escludere l’indennizzo a chi si ammala perché il vaccino non fa effetto sul suo organismo.
Manca poi la prova che il danneggiato abbia contratto la malattia da una persona vaccinata ma ancora contagiosa: chi richiede l’indennizzo, infatti, deve provare la somministrazione, il danno alla salute e il nesso causale fra la prima e il secondo in base a un criterio di ragionevole probabilità scientifica”.
c.s. Giovanni D’Agata