Operazione Mercato Libero: la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per Emilio Angelo Frascati

foto di GNS

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda cautelare che ha riguardato Emilio Angelo Frascati (classe 1969), indagato ed arrestato nell’ambito del procedimento denominato “Mercato libero” che era stato avviato nella scorsa estate.
Il Frascati era stato arrestato per la duplice contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni.
Specificamente, gli veniva contestato di essere partecipe della cosca Libri per avere svolto un’attività di intermediazione in occasione di una richiesta estorsiva che veniva imputata alla suddetta consorteria; ed inoltre, di essere, unitamente ai fratelli, proprietario fittizio della società cooperativa Effe Motors che aveva acquisito il mandato di vendita delle concessionarie Honda e Mazda in città e che operava in questo senso ormai da anni nel settore della vendita di autovetture.
Già in prima battuta, tuttavia, il Tribunale del riesame aveva annullato completamente la contestazione in relazione alla condotta di partecipazione alla cosca Libri. Il provvedimento non era stato oggetto di impugnazione avendo decretato in maniera perentoria e risolutiva che non risultava dimostrata alcuna forma di intermediazione nella vicenda estorsiva tra la ditta Paeco e le cosche di riferimento; e che inoltre non vi erano elementi per ritenere la vicinanza dell’indagato ad ambienti criminali né tantomeno la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, in quella occasione aveva confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione alla condotta di intestazione fittizia della suddetta società Effe Motors, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento è stato interposto ricorso per cassazione dai difensori di fiducia di Emilio Angelo Frascati, avvocati Marco Panella e Francesco Calabrese.
I due difensori hanno censurato il dato secondo cui la condotta di interposizione fittizia fosse del tutto insussistente difettando in radice il dolo specifico di voler eludere la possibile emissione di un provvedimento di sequestro e confisca nell’ambito di un futuro procedimento di prevenzione. Gli elementi valorizzati in chiave accusatoria, invero, erano del tutto evanescenti ed indimostrati, non sussistendo a carico di Emilio Angelo Frascati alcuna concreta prospettiva di essere sottoposto ad alcun provvedimento di sequestro futuro, visto che trattavasi di soggetto assolutamente incensurato del tutto avulso dal coinvolgimento in contesti delinquenziali. I due difensori avevano peraltro evidenziato come, dalla stessa contestazione, la condotta sarebbe stata commessa eventualmente nel lontano 2008 e non vi sarebbe stata alcuna ulteriore forma di protrazione della stessa; dunque, ci si sarebbe trovati al cospetto di una ipotesi di reato ormai abbondantemente prescritta.
Nel corso del giudizio di cassazione, a fronte della richiesta di rigetto del Procuratore Generale, gli avvocati Panella e Calabrese hanno ribadito le ragioni delle proprie doglianze, evidenziando come fossero assolutamente insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per configurare la condotta delittuosa per la quale era stata emessa la misura.
La Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, dunque, accogliendo in pieno il ricorso dei difensori, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame disponendo direttamente la revoca della misura cautelare che era in atto gravante a carico del Frascati.

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