Alcoltest e guida sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Non può essere ritirata la patente senza l’assistenza dell’avvocato di fiducia e se il verbale non certifica l’etilometro

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Alcoltest e guida sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Non può essere ritirata la patente senza l’assistenza dell’avvocato di fiducia e se il verbale non certifica l’etilometro. Atto di polizia giudiziaria l’esame alcolimetrico, il conducente va avvisato che può presenziare il legale. Nel giudizio di opposizione la prefettura ha l’onere di attestare omologazione e calibratura

Non si può ritirare la patente né procedere al taglio dei punti e al fermo amministrativo del veicolo per guida in stato d’ebbrezza ma anche sotto sostanze stupefacenti o psicotrope se non vengono rispettati da parte delle forze di Polizia Stradale specifici requisiti a garanzia del diritto di difesa di chi conduce un veicolo. In particolare, ciò vale se l’organo accertatore che ferma il conducente del veicolo prima di sottoporlo all’alcoltest non lo avvisa che può farsi assistere da un legale di fiducia durante l’esame. Ma anche se il verbale d’accertamento non attesta che lo strumento utilizzato per il rilevamento sia stato omologato e sottoposto a calibratura periodica. A ribadirlo non siamo solo noi dello “Sportello dei Diritti”, rileva il presidente dell’associazione da anni impegnata a difendere anche i diritti degli automobilisti, Giovanni D’Agata, ma anche una significativa ordinanza 6987/22, pubblicata il 3 marzo dalla seconda sezione civile della Cassazione. Nella fattispecie, è stato accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso del trasgressore che, all’epoca minorenne, si trovava alla guida di una minicar ed era stato sanzionato per guida in stato di ebrezza con conseguenze ormai note a tutti: fermo amministrativo del veicolo, dieci punti patente tagliati e soprattutto ritiro della patente di guida, oltre ad una multa di circa 700 euro. Per gli ermellini, però devono essere accolti ben due motivi di doglianza proposti dal conducente del veicolo, che lamenta di non aver potuto fornire prova contraria del presunto illecito. Il primo errore compiuto dal tribunale, in veste di giudice di secondo grado, è escludere che nel procedimento di accertamento della sanzione amministrativa sia obbligatorio avvisare il guidatore della possibilità di assistenza legale all’alcoltest: l’esame alcolimetrico del conducente, infatti, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e dunque gli agenti sono tenuti ad avvisare la persona che vi è sottoposta che ha la facoltà di farvi presenziare un difensore di fiducia. Per i giudici di Piazza Cavour il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che l’altro errore in cui cade il tribunale è sostenere che spetterebbe al trasgressore provare che sussistono vizi nello strumento utilizzato per il rilevamento, mentre la mancata dimostrazione che l’apparecchio funzioni bene non inficerebbe l’attendibilità dell’accertamento. In realtà per l’alcoltest valgono gli stessi principi di garanzia per gli utenti della strada affermati per gli autovelox: il verbale deve quindi indicare omologazione e verifiche periodiche e nel giudizio di opposizione spetta all’amministrazione provare di aver compiuto le relative attività strumentali perché rappresentano il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti

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