Esclusa la responsabilità dell’altro veicolo che è obbligato non a fermarsi ma ad accertarsi che nessuno stia passando mentre attraversa l’incrocio. Decisivi la Ctu sul pre-urto e il trasportato-teste
Esclusiva. La responsabilità del sinistro stradale va tutta al conducente del veicolo che ha la precedenza. Possibile? Sì, perché va troppo forte all’incrocio e non rispetta le norme di prudenza connesse allo stato dei luoghi: decisive risultano la consulenza tecnica d’ufficio fondata sui dati pre-urto e le testimonianze, compresa la deposizione del terzo trasportato sul veicolo gravato dall’obbligo di cedere il passo. È quanto emerge dalla sentenza 1591/21, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Pisa. Accolto l’appello proposto dal proprietario del veicolo che si è visto attribuire la responsabilità concorsuale nel sinistro dal giudice di pace. E ciò sul rilievo che la condotta della figlia, al volante al momento dello scontro, sia «imperita e imprudente» nel sinistro verificatosi alle dieci di sera. In realtà ci sono i presupposti per superare la presunzione di pari responsabilità ex articolo 2054 secondo comma Cc: l’avversario è condannato a pagare oltre 3 mila euro di danni all’auto al netto di quanto già liquidato dall’assicurazione. Anzitutto grazie ai testi, ritenuti attendibili: confermano che la macchina favorita dalla segnaletica stradale irrompe a tutta velocità nell’incrocio mentre l’altra si è fermata e da qualche istante ha ripreso la marcia, come si affretta a confermare il terzo trasportato. Secondo la Ctu i due conducenti si avvistano reciprocamente poco più di un secondo e mezzo prima dell’impatto: all’angolo della strada ci sono veicoli in sosta e l’auto gravata della precedenza non può accorgersi prima dell’altra, che sopraggiunge a circa 75 chilometri l’ora e dunque copre una grande distanza in poco tempo, almeno a giudicare dalla traccia di frenata lasciata sull’asfalto. Risultato: la prima vettura ha la visuale “impallata”, l’altra procede sopra il limite fidando sul semaforo lampeggiante oltre che sul segnale di precedenza. Nella sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto il giudice spiega come non c’è, però, solo la velocità eccessiva. Pesa l’inosservanza delle norme di maggiore prudenza imposte dallo stato dei luoghi: è notte, la strada si trova in un centro abitato con strisce pedonali e ostacoli alla visuale. Al responsabile non resta che pagare, anche le spese di lite.
Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti