Guida ubriaco auto di una società con più soci: niente confisca

Sequestro del veicolo a fini di confisca per guida in stato d’ebbrezza o sotto sostanze psicotrope o stupefacenti: per il Giudice di Pace di Padova non si applica se il mezzo appartiene ad una società di capitali con più soci. Né il decreto penale di condanna o la sentenza di patteggiamento in ambito penale che stabilisce la confisca del veicolo può essere invocata con efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo

Con un’interessantissima sentenza pubblicata lo scorso 29 novembre dal Giudice di Pace di Padova, viene fatto il punto in materia di sequestro del veicolo a fini di confisca per guida in stato d’ebbrezza o sotto sostanze psicotrope o stupefacenti se il mezzo risulta di proprietà di una società di capitali. Con la decisione numero 1344/2021, il magistrato onorario Davide Piccinni, ha rilevato come non sia legittimo il sequestro disposto dall’autorità di polizia stradale e convalidato dalla Prefettura, finalizzato alla confisca del veicolo a seguito di accertamento con alcoltest se il mezzo appartiene ad una società di capitali con più soci e non vi sia alcuna prova di alcun vincolo all’utilizzo esclusivo del mezzo da parte di uno degli amministratori. Né un eventuale decreto penale di condanna o una sentenza di patteggiamento in ambito penale che stabilisce la confisca del veicolo può essere invocata dalla Prefettura nel giudizio amministrativo con l’efficacia di giudicato delle sentenze irrevocabili. Il caso affrontato a seguito di un ricorso dei soci di una piccola società di capitali che si erano rivolti allo “Sportello dei Diritti”, dopo che l’unico veicolo a servizio dell’azienda era stato sequestrato e correva il concreto rischio di essere confiscato si è, così, risolto positivamente cosicchè il mezzo è tornato nella disponibilità dell’impresa. Il giudice di Pace dopo una disamina della delicata materia conclude ricordando che “… I’ art. 186 c. d. s. coma II lett. c) a fronte di sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza prevede 1a confisca del veicolo con cui è Stato commesso il reato, salvo che esso appartenga a Persona estranea al reato. Il sequestro amministrativo, dunque, quale provvedimento propedeutico alla confisca, può essere disposto laddove vi sia corrispondenza tra autore materiale della violazione e soggetto intestatario del veicolo utilizzato nella commissione del fatto-reato non contemplandosi deroga a tale prescrizione. Nel caso di specie risulta per tabulas che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è intestato alla società di capitali opponente, fungendo da veicolo aziendale per le necessità dell’attività di impresa in uso ai cinque soci. Non risulta, inoltre, nessun vincolo all’ utilizzo esclusivo del mezzo a beneficio…” dell’amministratore quale autore materiale della violazione originante il verbale di sequestro amministrativo. Una decisione a dir poco significativa per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che costituisce un significativo precedente in molteplici casi analoghi segnalatici in diverse province d’Italia.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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