I nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato molti dubbi tra i contribuenti. l’Agenzia delle Entrate ha emanato quindi delle linee guida, contenute nella recentissima circolare 16/E/2021 (clicca qui per scaricarla).
La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
I nuovi obblighi si applicano sempre alle fatture relative ai pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 Novembre 2021. Si tratta di un criterio valido sia per le persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza.
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.
Per approfondimenti rimandiamo alla lettura integrale della circolare 16/E sopra allegata.