Cassazione, orientamento nuovo: niente modifica del classamento catastale per l’immobile ubicato vicino un’isola ecologica

La questione del classamento catastale (cioè degli immobili) è tanto vecchia quanto dolente, poiché dal diverso classamento consegue nella maggior parte dei casi una diversa e maggiore rendita catastale e, quindi, una diversa e maggiore tassazione. Sul punto è intervenuta la Cassazione che ha chiarito che è nullo l’avviso di accertamento per rettifica di classamento di un immobile situato vicino a un’isola ecologica di smaltimento rifiuti se poco motivato anche in relazione alla collocazione nella microzona di riferimento. Insomma, non basta prendere come riferimento il rapporto tra il valore commerciale e il valore catastale. Lo ha stabilito oggi la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 31575/21. L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso contro la sentenza con cui la Ctr aveva accolto l’appello proposto dal proprietario di un immobile nella controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento per la rettifica di classamento della casa. Per la commissione l’atto impositivo non era stato congruamente motivato anche in relazione alla collocazione dell’immobile nella microzona di riferimento. L’amministrazione ha proposto ricorso in sede di legittimità affermando che la decisione del giudice era stata presa ritenendo che l’accertamento non fosse sufficientemente motivato per assenza di riferimenti alle caratteristiche intrinseche dell’immobile: ma, a suo avviso, decisione presa senza tener conto che l’operazione di classamento massivo era consistita nell’aumento delle rendite catastali in microzone anomale per motivi di equità e perequazione, essendo necessario compensare lo scostamento tra i valori commerciali e i valori catastali. Per Piazza Cavour il motivo è infondato. Al riguardo, infatti, ha ricordato che “in relazione al contenuto minimo della motivazione di tali atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale, ma oggetto di rettifica per iniziativa dell’amministrazione finanziaria, segue dei punti: a) se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; b) se la variazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unita immobiliare, l’atto deve recare l’analitica indicazione di tali trasformazioni; c) nell’ipotesi di riclassificazione avvenuta ai sensi dell’art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, l’atto deve precisare a quale presupposto — il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari – la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”. Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, spiegano i giudici del caso esaminato, il Fisco ha proceduto d’ufficio al mutamento di classamento nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore commerciale e il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. Nella specie, l’appartamento, ubicato al primo piano e seminterrato, subisce il disvalore per la presenza di un’isola ecologica di smaltimento rifiuti del mercato cittadino limitrofo, con conseguente disagio arrecato dai rumoni, dal passaggio di mezzi pesanti e dal sollevamento di polveri che si rinvengono nell’abitazione. Caratteristiche che non consentono di poter considerare l’appartamento rivalutato e/o rivalutabile per il solo fatto di essere ricompreso nella microzona di riferimento.

c.s. – Giovanni d’Agata

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