Non serve la certificazione senza Qr code perché solo la lettura del codice a barre garantisce l’autenticità
Niente facoltà di Medicina per la studentessa no vax. È legittimo il provvedimento dell’Università che esclude la candidata dalle prove di ammissione alla facoltà a numero chiuso: la ragazza, infatti, si presenta col certificato con cui attesta di aver sostenuto un tampone antigenico rapido il giorno prima. Ma il documento è privo di Qr code, mentre soltanto la lettura del codice a barre bidimensionale è garanzia di autenticità, validità e integrità della certificazione. Lo stabilisce il Tar Emilia-Romagna con l’ordinanza 496/21, pubblicata il 27 ottobre dalla prima sezione. No alla sospensiva chiesta dalla studentessa rimasta fuori dall’esame svoltosi il 3 settembre scorso. Nella ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’esclusione decisa dall’Ateneo risulta immune da vizi, almeno nei limiti del giudizio di natura cautelare. Dopo il dl riaperture Covid-19, a partire dal 6 agosto 2021, è possibile accedere ai concorsi pubblici soltanto per i soggetti che sono in possesso di una delle certificazioni verdi ex articolo 9, secondo comma, del decreto legge 52/2021. E vi rientra anche chi sostiene il test antigenico o molecolare – quest’ultimo anche su campione salivare – con esito negativo al virus Sars-Cov-2. A patto che l’esame risulti eseguito rispettando la circolare del ministero della Salute. Il punto è che i certificati possono essere controllati soltanto dall’app descritta dall’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021: serve la lettura del Qr code, insomma. E le linee guida del Miur richiamano la normativa primaria e secondaria. Risultato: senza green pass addio sogno-Università. Spese della fase cautelare compensate.
Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti